Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEPRANO il 21/12/1968
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione
legge ed il vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento fotografico ricorrente effettuato dal teste COGNOME in sede di indagini prelimina
indeducibili poiché ripetitivi di censura già correttamente disattesa e, perci di confronto con la sentenza impugnata (cfr., a pag.
1
e 2 della motivazione, oltre al valore del riconoscimento effettuato nel corso delle indagini, le ul
circostanze individualizzanti derivanti dal riconoscimento di NOME COGNOME dalla corretta individuazione della località di residenza in località
RAGIONE_SOCIALE);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di l
bis in ordine all’art. 62
cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeg
esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla spiccata personalità criminale dell’imputato e sulle ulteriori r ostative alla concessione dell’invocato beneficio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Con igliere Estensore