Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17747 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il 04/05/1985
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell’art. 546,
lett. g) cod. proc. Pen., è manifestamente infondato in quanto la mancata indicazione dell’anno nel dispositivo della sentenza non costituisce motivo di nullità
della stessa alla luce del fatto che la data risulta essere stata riportat correttamente sia nell’intestazione che nel verbale d’udienza;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 624 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un
diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è
consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha correttamente ritenuto le testimonianze rese dai testi chiare e precise (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est.
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Il Presidente