Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOBASSO il 20/04/1996
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
che, con il primo motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce
Ritenuto congiuntamente l’inosservanza dell’art. 341-bis cod. pen., la contraddittorietà
e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova;
che il motivo è inammissibile in quanto, pur formalmente
Considerato deducendo vizi di legittimità, nella sostanza contesta l’apprezzamento delle
prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
che il difensore, con il secondo motivo, censura l’inosservanza
Rilevato dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul
punto;
che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la
Ritenuto motivazione della sentenza impugnata;
Considerato, peraltro, che i giudici di appello hanno rilevato congruamente (e, dunque, con motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità) che le modalità del fatto e il tenore delle espressioni utilizzate dal ricorrente contro i pubblici ufficiali non consentono di ravvisare la particolare tenuità del fatto;
Considerato che il ricorrente ha ribadito le proprie censure con memoria depositata in data 3 febbraio 2025;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.