Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve essere consapevole che non si tratta di un terzo processo sul merito dei fatti. La Suprema Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, delineando i confini dell’appello in Cassazione e le conseguenze di un suo uso improprio.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza. La sua linea difensiva si basava sull’idea che la condotta contestatagli, una tentata fuga, dovesse essere considerata “inoffensiva” e quindi non penalmente rilevante. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero travisato le prove, in particolare un’informativa di polizia, e che le loro argomentazioni fossero illogiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla struttura e sui contenuti del ricorso presentato. La Corte ha stabilito che le censure sollevate non erano ammissibili e, di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. La motivazione principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso era meramente ripetitivo. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse “doglianze” (lamentele) già ampiamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette e coerenti dai giudici di primo e secondo grado.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già:
1. Valutato adeguatamente le prove: Non vi è stato alcun travisamento dell’informativa di polizia citata dalla difesa.
2. Fornito una motivazione logica: Le argomentazioni della sentenza impugnata sono state ritenute giuridicamente corrette, puntuali e prive di manifeste incongruenze logiche.
3. Correttamente qualificato la condotta: La Corte di merito aveva coerentemente escluso che la tentata fuga potesse essere considerata una condotta neutra o inoffensiva, cristallizzando i tratti costitutivi del reato contestato.
Un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per chiedere una nuova valutazione dei fatti. Deve, invece, individuare specifici vizi di legge o di motivazione (come la manifesta illogicità) nella decisione impugnata. Poiché il ricorso in esame non faceva altro che replicare censure già disattese, è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, non un terzo grado di giudizio sul fatto. La presentazione di un ricorso inammissibile ha conseguenze concrete e negative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la condanna alle spese del procedimento, ma anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi tecnicamente validi, incentrati su reali vizi di legittimità e non sulla semplice riproposizione di argomenti difensivi già respinti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a replicare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, senza sollevare reali vizi di legittimità o travisamenti evidenti delle prove.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove del processo?
No, da questa decisione emerge che la Corte di Cassazione non riesamina le prove nel merito. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza incorrere in travisamenti dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15541 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeg vagliati e disattesi dai giudici del merito che, senza incorrere nel travisamento pr ricorso ( con riguardo alla informativa del 5 maggio 2020 ivi indicata), con giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e riguardo alle emergenze acquisite . oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (s vedano le considerazioni spese dal terzo capoverso di pagina 6), hanno coerent cristallizzato i tratti costitutivi della condotta di reato contestata escludendo c fuga intentata dal ricorrente possa avere assunto i contenuti neutri propri di u inoffensiva’
rilevalo che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.