Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41429 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE;
ritenutoche i tre motivi di ricorso, in tema di dosimetria della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche, riduzione per il tentativo ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente ragionevole dubbio, non sono consentito perchØ fondati su argomenti meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) puntualmente disattese;
ritenutoche su tutti gli argomenti genericamenteevocati ricorre una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella formulata dal giudice adito, giacchØ nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.) come avvenuto nel caso in esame, dove la Corte di appello ha specificamente preso in considerazione la condotta del ricorrente ed ha espresso in modo logico ed argomentato il proprio giudizio in tema di dosimetria della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 3 della motivazione);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 16107/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. 23564/2025
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME