Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un’imputata che, dopo una condanna in Corte d’Appello per reati connessi a un sinistro, ha tentato di ribaltare la decisione presentando ricorso alla Suprema Corte. Tuttavia, l’esito ha confermato la condanna e ha aggiunto ulteriori oneri economici a carico della ricorrente.
I Fatti del Processo
Una persona è stata condannata dalla Corte d’Appello per la sua responsabilità in un incidente. Non accettando la decisione, ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano principalmente su due aspetti: una presunta errata ricostruzione dei fatti che avevano portato all’incidente e la valutazione della pena, ritenuta ingiusta, soprattutto per il diniego delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso presentato semplicemente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale. La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ proprio perché tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, contestando la ricostruzione del sinistro. Questo tipo di contestazione, definita ‘di merito’, è preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo puntuale le ragioni della sua decisione, smontando i motivi del ricorso.
Sulla Ricostruzione dei Fatti
I giudici di Cassazione hanno sottolineato che la sentenza d’appello era basata su una motivazione appropriata e su prove ‘definite e significative’. Il tentativo della ricorrente di presentare una diversa versione dei fatti è stato considerato un profilo di merito, come tale non valutabile in questa sede. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici che hanno esaminato le prove.
Sulla Determinazione della Pena
Anche le critiche sulla pena sono state respinte. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione per la pena inflitta, che peraltro era stata fissata al minimo edittale. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la loro negazione era stata giustificata in modo logico dalla Corte d’Appello, che aveva considerato due elementi specifici: i precedenti a carico dell’imputata e il suo mancato risarcimento dei danni provocati. Questa valutazione, essendo una ponderata analisi di merito, è stata ritenuta insindacabile dalla Cassazione.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha conseguenze pratiche molto concrete per la ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Oltre a rendere definitiva la condanna, questa decisione comporta:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: la ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento che ha avviato.
2. Il pagamento di una sanzione pecuniaria: la Corte ha condannato la ricorrente a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: presentare un ricorso in Cassazione manifestamente infondato non è una strategia priva di rischi. Non solo non porta a un nuovo esame del caso, ma comporta anche sanzioni economiche aggiuntive, confermando la solidità della decisione impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La ricorrente, infatti, ha tentato di contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, argomenti di merito che non possono essere esaminati dalla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputata?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa di una valutazione motivata basata su due elementi: i precedenti penali a carico dell’imputata e il mancato risarcimento dei danni provocati con la sua condotta.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 110)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe ‘indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all’imputazion manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici.
In particolare, i giudici di merito hanno motivatamente accertato il sinist che ha visto come protagonista l’imputata ed il primo motivo si limita a contestare tale ricostruzione adducendo profili di merito insindacabili in questa sede; quant alla determinazione della pena, è appena il caso di rilevare l’adeguatezza della motivazione rispetto al minimo di pena edittale irrogato; le attenuanti generich sono state motivatamente negate in ragione dei precedenti a carico e del mancato risarcimento dei danni provocati, secondo una ponderata ed insindacabile valutazione di merito.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il