Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Infondata
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza, ma non è un percorso privo di rischi. Un ricorso inammissibile, ovvero un’impugnazione che manca dei presupposti di legge per essere esaminata, non solo viene respinto, ma comporta anche severe conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la determinazione del trattamento punitivo, ossia la quantificazione della pena inflittagli. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva motivato in modo adeguato la misura della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rigettato l’istanza con una declaratoria di inammissibilità. La conseguenza diretta di questa decisione non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche una condanna accessoria per il ricorrente. Quest’ultimo è stato obbligato a pagare le spese processuali e a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta del motivo di ricorso. I giudici hanno ritenuto che l’impugnazione fosse palesemente infondata. La sentenza della Corte d’Appello, infatti, era supportata da una motivazione considerata “sufficiente e non illogica”. Inoltre, i giudici di merito avevano già esaminato e risposto adeguatamente alle deduzioni difensive presentate su quel punto specifico durante il processo d’appello.
La Corte ha poi spiegato il perché della sanzione pecuniaria. Citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), ha affermato che la condanna alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica dell’inammissibilità, a meno che non si possa escludere che il ricorrente abbia agito “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. In questo caso, la manifesta infondatezza del motivo ha portato i giudici a concludere che tale colpa sussistesse.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: il ricorso per Cassazione non è uno strumento da utilizzare con leggerezza. Prima di impugnare una sentenza, è cruciale un’attenta valutazione dei motivi, che devono essere specifici, pertinenti e non manifestamente infondati. Un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio, ma espone il ricorrente a costi significativi, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione economica. La decisione serve da monito sulla necessità di affidarsi a una consulenza legale esperta per valutare le reali possibilità di successo di un’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla determinazione della pena, era infondato. La Corte ha stabilito che la sentenza d’appello era già supportata da una motivazione sufficiente, non illogica e che aveva adeguatamente considerato le argomentazioni difensive.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La sanzione economica è sempre applicata in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue all’inammissibilità, a meno che non si possa ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la colpa sussistesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44584 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44584 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 24/11/1993
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo relativo alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. la terza pagina della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 ottobre 2024
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