Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15613 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/07/1986
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Roma, ha assolto il
predetto ricorrente dai fatti di ingiuria, perché non più previsti dalla legge come reato, mentre ha dichiarato estinti per prescrizione i residui addebiti, confermando
per questi ultimi la statuizione risarcitoria in favore della parte civile, ridotta però
nel suo ammontare;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al canone stabilito dall’art. 578 cod. proc. pen. come
interpretato dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è
manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è limitata a prendere atto della causa estintiva, ma, stante la presenza della parte civile, ha valutato la
sussistenza delle condotte illecite e la loro riconducibilità all’imputato (cfr. prima pagina dei “motivi della decisione”), in ossequio al canone valutativo indicato, da
ultimo, da Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, COGNOME, Rv. 286880 – 01);
Ritenuto che la doglianza sulla quantificazione del risarcimento del danno è
intrinsecamente indeterminata e inedita;
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025