Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17037 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 13/08/1982
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza
l’erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., è manifestame infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il d
normativo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pag della sentenza impugnata, ove ha correttamente precisato che la contesta
recidiva reiterata specifica ha determinato l’applicazione delle disposizioni agli artt. 157 comma secondo e 161 comma secondo cod. pen.;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il viz
motivazionale in relazione alla determinazione della pena ed alla applicazi della recidiva, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, be
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame de deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 in relazione alle ragi
l’applicazione della recidiva; quanto all’entità della pena, nessuna spe motivazione era richiesta, essendo stato irrogato il minimo edittale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere COGNOME