Ricorso Inammissibile: L’Errore di Impugnare il Dispositivo senza Motivazioni
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento procedurale: presentare un ricorso inammissibile è un rischio concreto quando si agisce d’impulso, senza attendere il deposito delle motivazioni del giudice. L’ordinanza in esame evidenzia come l’impugnazione del solo dispositivo di una decisione, ovvero la parte finale letta in udienza, non sia sufficiente per radicare validamente un giudizio di legittimità. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Quattro Ordinanze Cautelari e un Unico Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un indagato avverso quattro distinte ordinanze emesse dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame e dell’appello cautelare. Tali provvedimenti riguardavano diverse misure cautelari, sia personali che reali, disposte nei confronti dell’indagato nell’ambito di un’indagine penale.
La difesa, con un unico atto, ha impugnato per cassazione i quattro dispositivi emessi in data 14 novembre 2024, senza attendere che il Tribunale depositasse le motivazioni complete a sostegno delle proprie decisioni. Si trattava, quindi, di un’azione legale basata esclusivamente sulla conoscenza della decisione finale, ma non delle ragioni giuridiche che l’avevano determinata.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, fornendo una spiegazione chiara e fondata sulle norme del codice di procedura penale. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra il ‘dispositivo’ e il ‘provvedimento’ completo.
L’Impugnazione del ‘Solo Dispositivo’
Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: l’oggetto del ricorso per cassazione non può essere la mera decisione contenuta nel dispositivo, ma deve essere il provvedimento nella sua interezza, corredato dalla motivazione. Impugnare solo il dispositivo significa contestare una decisione ‘al buio’, senza poter articolare censure specifiche sulle argomentazioni logico-giuridiche seguite dal giudice precedente.
Il Principio dell’Art. 311 del Codice di Procedura Penale
La Corte ha richiamato l’articolo 311 del codice di procedura penale. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che il dies a quo, cioè il giorno da cui partono i termini per impugnare, decorre ‘dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento’. Questo passaggio normativo chiarisce inequivocabilmente che è necessario attendere il deposito formale delle motivazioni prima di poter agire. Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo prevede che i motivi di ricorso debbano essere enunciati contestualmente all’atto di impugnazione, un’operazione logicamente impossibile se non si conoscono le ragioni della decisione che si intende criticare.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono state lineari e rigorose. È stato evidenziato che gli atti processuali impugnati, pur avendo un contenuto decisorio, non erano autonomamente impugnabili nella loro forma di ‘solo dispositivo’. L’impugnazione è un rimedio giuridico che presuppone la conoscenza completa dell’atto che si contesta. L’ordinanza impugnata non era ancora un ‘provvedimento’ nel senso pieno del termine, ma solo una sua anticipazione. Di conseguenza, l’azione della difesa è stata giudicata prematura e, pertanto, inammissibile. L’inammissibilità ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro, giustificata dalla ‘colpa ravvisabile’ nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza funge da monito fondamentale per gli operatori del diritto. L’impazienza o la fretta di contestare una decisione sfavorevole non devono mai prevalere sul rigore procedurale. La pronuncia ribadisce che per esercitare efficacemente il diritto di difesa attraverso l’impugnazione, è indispensabile attendere il deposito delle motivazioni. Solo l’analisi approfondita delle ragioni del giudice consente di formulare critiche pertinenti e fondate, evitando di incorrere in un ricorso inammissibile che comporta, oltre alla soccombenza, anche conseguenze economiche per il proprio assistito.
È possibile impugnare in Cassazione la sola parte decisionale (dispositivo) di un’ordinanza, senza attendere le motivazioni?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile. L’oggetto del ricorso deve essere il provvedimento completo di motivazione, non la mera decisione consacrata nel dispositivo letto in udienza.
Da quale momento decorrono i termini per presentare un ricorso contro un’ordinanza cautelare?
I termini per l’impugnazione decorrono ‘dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento’, cioè dal momento in cui le motivazioni complete della decisione sono state depositate e rese note alle parti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la giustizia senza rispettare i presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7680 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 22/10/1971
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale del Riesame di PALERMO
letto il ricorso del Difensore e visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, con un unico ricorso impugna per cassazione quattro dispositivi di ordinanza emessi in data 14 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo in funzione sia di giudice del riesame che dell’appello cautelare, con cui si è diversamente provveduto in ordine a diverse impugnazioni incidentali proposte contro provvedimenti cautelari personali e reali emessi dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 17 ottobre e 30 ottobre 2024 (ed anche, per come rubricata in uno dei dispositivi, l’ordinanza del G.I.P. Tribunale di Trapani sempre in data 17 ottobre 2024), resa nell’ambito del procedimento penale n. 16354/2022 NR e n. 5011/2023 G.I.P.
Con riserva di successivi motivi di impugnazione, la difesa chiede che la Corte di cassazione annulli le quattro ordinanze emesse il 14 novembre 2024 dal Tribunale di Palermo.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in quanto avente ad oggetto atti processuali che, seppur aventi contenuto decisorio, non sono autonomamente impugnabili. La difesa ha impugnato col ricorso per cassazione i quattro dispositivi emessi dal Tribunale di Palermo sia in funzione di giudice del riesame che dell’appello cautelare, nell’ambito di quattro procedure incidentali azionate dalla difesa del ricorrente avverso provvedimento genetico da individuarsi nell’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 17/10/2024 (in un dispositivo si fa riferimento al Gip del Tribunale di Trapani), relativo al procedimento penale che vede COGNOME indagato di diversi reati dalla Procura di Palermo (RG n. 16354/2022). Oggetto del ricorso per cassazione, infatti, non può essere la mera decisione consacrata nel dispositivo di udienza, ma il provvedimento corredato della motivazione, per come si ricava dal testo dell’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che fa decorrere il dies a quo per l’impugnazione “dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del “provvedimento” e dal successivo comma 4 che stabilisce che i motivi di ricorso debbano essere enunciati contestualmente al ricorso (salva la proposizione di motivi aggiunti), previsione che necessariamente presuppone che siano state depositate le motivazioni della decisione (negli stessi termini Sez.2, Ord. n.3710 del 16/01/2025).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso in Roma in data 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore