Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Irrilevanza del Motivo Pretestuoso
Un ricorso inammissibile è uno strumento di impugnazione che non supera il vaglio preliminare della Corte perché privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere pertinenti e capaci di incrinare la logica della decisione impugnata. Un recente caso dimostra come un argomento pretestuoso o irrilevante non possa che portare a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso: Una Notifica Presuntamente Illeggibile
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Al ricorrente era stata applicata una misura di prevenzione con un decreto datato 19 novembre 2018. Successivamente, il 28 maggio 2019, egli commetteva un reato che violava tale misura.
Nel suo ricorso per cassazione, l’imputato sollevava un unico motivo: l’illeggibilità della notifica del decreto applicativo. A suo dire, non era possibile comprendere la data esatta da cui decorreva il divieto triennale, poiché si riusciva a leggere con chiarezza solo l’anno della notifica, il 2018. Questa presunta incertezza, secondo la difesa, avrebbe dovuto invalidare la contestazione.
La Logica della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato l’argomento difensivo, definendolo “del tutto inconferente rispetto al percorso logico della sentenza impugnata ed inidoneo a disarticolarla”. Il ragionamento dei giudici è stato lineare e inattaccabile.
Il punto focale non era il giorno preciso della notifica, ma l’arco temporale in cui il reato era stato commesso. Poiché era pacifico che il decreto fosse del novembre 2018 e la notifica fosse avvenuta in quello stesso anno, il divieto triennale era certamente in vigore il 28 maggio 2019, data del nuovo reato. Di conseguenza, l’eccezione sollevata dal ricorrente era puramente formale e del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla sua colpevolezza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa sul principio di pertinenza e rilevanza dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato che l’argomento proposto non era in grado di scalfire la coerenza della sentenza precedente. Il decreto applicativo della misura di prevenzione risaliva al 19 novembre 2018, e il reato era stato commesso il 28 maggio 2019. Questo collocava l’azione illecita senza alcun dubbio all’interno del triennio di validità della misura, a prescindere dal giorno esatto in cui la notifica del 2018 si era perfezionata. La presunta “illeggibilità” di un dettaglio, in questo contesto, diventa un sofisma incapace di produrre effetti giuridici concreti. Per questo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione è netta: il ricorso è inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: le impugnazioni devono fondarsi su argomenti solidi e pertinenti. Tentare di far leva su cavilli formali, quando la sostanza dei fatti è chiara, non solo è una strategia destinata al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi la intraprende.
 
Quando un motivo di ricorso viene considerato irrilevante?
Un motivo di ricorso è considerato irrilevante quando, anche se fosse fondato, non sarebbe in grado di modificare la decisione finale. Nel caso specifico, la data esatta della notifica era irrilevante perché il reato era stato commesso in un periodo che rientrava comunque nel divieto imposto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta che la Corte non esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la data esatta della notifica non è stata considerata decisiva in questo caso?
Non è stata considerata decisiva perché il decreto che applicava la misura di prevenzione era del 19 novembre 2018 e la notifica era avvenuta nel corso dello stesso anno. Il reato contestato, essendo stato commesso il 28 maggio 2019, si collocava in ogni caso all’interno del termine di tre anni dalla notifica, rendendo superflua la conoscenza del giorno esatto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3611  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’argomento proposto nell’unico motivo di ricorso (l’illeggibilità della not del decreto applicativo della misura di prevenzione, da cui non si comprenderebbe per intero la data da cui decorrevano i tre anni del divieto, potendosi leggere con chiarezza soltanto che l notifica era avvenuta nel 2018) è del tutto inconferente rispetto al percorso logico della senten impugnata ed inidoneo a disarticolarla, atteso che il decreto applicativo della misura prevenzione è del 19 novembre 2018 ed il reato contestato al ricorrente è avvenuto il 28 maggio 2019, quindi in ogni caso all’interno del termine di tre anni dalla data della notifica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.