Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere della Specificità
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento chiarisce che non basta sollevare una generica eccezione per ottenere una revisione della decisione; è necessario contestare in modo puntuale e argomentato le conclusioni del giudice precedente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. Il ricorrente basava la sua intera difesa su un unico motivo: la presunta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel processo, a suo dire, per la mancanza agli atti dei relativi decreti autorizzativi emessi dal giudice.
La Genericità del Motivo: un Ricorso Inammissibile
La difesa del ricorrente si è scontrata con un muro invalicabile: la Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, qualificando il motivo come affetto da “genericità assoluta”. Questa valutazione negativa non è entrata nel merito della questione delle intercettazioni, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Il ricorso inammissibile è stato tale perché l’appellante si è limitato a riproporre un’eccezione senza confrontarsi specificamente con quanto già deciso e motivato dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già affrontato e risolto la questione. Nel giudizio di secondo grado, infatti, era stato accertato che i decreti autorizzativi delle intercettazioni erano regolarmente presenti nel fascicolo processuale, sia in formato cartaceo che telematico. Questa verifica era già stata compiuta anche dal Giudice dell’udienza preliminare.
Di fronte a questa chiara motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto, nel suo ricorso, contestare specificamente tale accertamento, magari allegando elementi concreti che ne dimostrassero l’erroneità. Invece, si è limitato a reiterare l’eccezione in modo astratto, senza fornire alcun elemento a sostegno della sua tesi. La Suprema Corte ha sottolineato che, in assenza di una contestazione puntuale, il motivo di ricorso diventa vago e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza dei Motivi Specifici nel Ricorso
La decisione in esame offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza, ma è obbligatorio redigere un atto di impugnazione che contenga censure specifiche, dettagliate e pertinenti rispetto alla motivazione del giudice che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere esaminata nel merito la propria doglianza, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era affetto da “genericità assoluta”. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico le motivazioni della Corte d’Appello, la quale aveva già verificato e confermato la presenza agli atti dei decreti autorizzativi per le intercettazioni.
Cosa doveva fare il ricorrente per evitare l’inammissibilità?
Per evitare l’inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto formulare un motivo di ricorso specifico, contestando puntualmente l’accertamento della Corte d’Appello sulla presenza dei decreti autorizzativi e fornendo elementi concreti a supporto della propria tesi, invece di limitarsi a riproporre una generica eccezione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41367 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 23700/25 14-25.
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla dedotta eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza agli at dei decreti autorizzativi, avendone rilevata la presenza in conformità a quanto già verificato dal Giudice dell’udienza preliminare, mentre nel ricorso nulla è stato allegato per contestare la rilevata presenza nel fascicolo cartaceo ed in quell telematico dei decreti autorizzativi;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 11. dicembre 2025