Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio è subordinato a regole procedurali rigorose. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte venga investita di questioni generiche o palesemente infondate.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Determinazione della Pena
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, con un unico motivo, una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo a due aspetti centrali della decisione: la determinazione della pena inflitta e, soprattutto, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato, in sostanza, riteneva che i giudici di secondo grado avessero errato nel valutare la sua posizione e nel negargli un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate (cioè non valuta se la pena fosse giusta o se la sospensione condizionale dovesse essere concessa), ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte: L’Aspecificità del Ricorso
La ragione fondamentale dietro la decisione della Suprema Corte risiede nella ‘aspecificità’ del motivo di ricorso. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a lamentare genericamente la mancata concessione dei benefici, senza però confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva chiaramente motivato il proprio diniego evidenziando la presenza di ‘numerosissimi precedenti penali a carico dell’appellante’. Di fronte a questa precisa motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare perché, nonostante tali precedenti, la decisione fosse errata. Non avendolo fatto, il suo ricorso è risultato vago e, di conseguenza, inammissibile. Il principio affermato è che non basta dissentire dalla decisione del giudice, ma è necessario smontarla pezzo per pezzo, evidenziando le specifiche falle logiche o giuridiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: un ricorso per cassazione deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo astratto. Chi impugna una decisione ha l’onere di indicare con precisione dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, confrontandosi con ogni argomento posto a fondamento della sentenza. In assenza di questa specificità, il ricorso si trasforma in un atto processuale sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile. La pronuncia serve da monito: la redazione di un’impugnazione richiede un’analisi approfondita e mirata della decisione che si intende contestare, per evitare non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha adeguatamente contestato le motivazioni della sentenza impugnata.
Quale elemento specifico il ricorrente non ha affrontato nel suo ricorso?
Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva rilevato la presenza di ‘numerosissimi precedenti penali’ a suo carico come ragione per negare i benefici richiesti.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42979 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42979 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
Ritenuto che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha rilevato l’esistenza di «numerosissimi precedenti penali a carico dell’appellante» (pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.