Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici. La decisione evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: non basta dissentire da una sentenza, bisogna contestarla con argomentazioni logiche e puntuali.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del Codice Penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. La doglianza del ricorrente si concentrava esclusivamente sulla mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che tiene conto di precedenti condanne.
La Tesi Difensiva
La difesa sosteneva che i giudici d’appello avessero errato nel confermare l’applicazione della recidiva, chiedendone di fatto l’annullamento. Questo singolo punto rappresentava l’intera strategia difensiva davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (se la recidiva fosse applicabile o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità formale del ricorso stesso.
Il Collegio ha definito il motivo di ricorso come ‘aspecifico’. Ciò significa che la critica mossa alla sentenza della Corte d’Appello era stata formulata in modo vago, senza un reale confronto con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse sbagliato, limitandosi a esprimere un generico dissenso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la lettura della sentenza impugnata rivelava argomentazioni ‘connotate da lineare e coerente logicità’. Il compito del ricorrente non era solo quello di proporre una tesi alternativa, ma di demolire, punto per punto, la struttura logica della decisione precedente. Non avendolo fatto, il suo ricorso è risultato privo della specificità richiesta dalla legge. Un ricorso efficace deve individuare con precisione il vizio della sentenza e dimostrare come tale vizio abbia influito sulla decisione finale. Una contestazione generica, che non si confronta con il cuore del ragionamento del giudice, non è sufficiente per attivare un giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia ribadisce un importante principio: l’accesso alla giustizia, in particolare al giudizio di Cassazione, è un diritto che va esercitato con serietà e rigore tecnico. I ricorsi devono essere strumenti di critica argomentata e non semplici manifestazioni di disaccordo, pena la loro inammissibilità e l’imposizione di sanzioni.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, è stato ritenuto ‘aspecifico’, ovvero generico. L’appellante non ha contestato in modo logico e coerente le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46243 /23 Eldeib
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recidiv è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024