Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Nel complesso mondo della giustizia, l’accesso ai diversi gradi di giudizio è regolato da norme precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: per quale motivo un appello può essere respinto senza nemmeno essere discusso nel merito? La risposta risiede nel concetto di ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono una semplice fotocopia di argomentazioni già bocciate. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le implicazioni pratiche di questo principio.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Castrovillari per reati previsti dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). La sentenza di primo grado, datata 22 aprile 2021, è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro l’11 novembre 2022. Non rassegnato, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ribaltare l’esito dei due precedenti giudizi.
Le Argomentazioni del Ricorrente
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Carenza di motivazione: A suo dire, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato le ragioni per cui il fatto contestato costituisse reato.
2. Erronea applicazione della legge penale: Sosteneva che mancasse la prova del dolo generico, ovvero la consapevolezza e volontà di commettere l’illecito. Secondo la sua difesa, il fatto sarebbe stato il risultato di mera leggerezza o negligenza, elementi non sufficienti a integrare il reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con ordinanza del 17 aprile 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e al ricorrente sono state addebitate le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente erano ‘meramente riproduttive’ di profili di censura già ampiamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica specifica e puntuale contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le stesse difese già ritenute infondate.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva già fornito ‘adeguati argomenti giuridici’ per smontare le tesi difensive. Presentare ricorso in Cassazione senza articolare uno ‘specifico confronto’ con tali argomenti equivale a ignorare la funzione stessa del giudizio di legittimità, che non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre all’infinito le medesime questioni.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare i presunti errori logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata e costruire su di essi un’argomentazione critica e pertinente. La mera riproposizione di doglianze già respinte non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione, fungendo da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati dal ricorrente erano una mera ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza offrire alcuna critica specifica e nuova alla decisione impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni si limitano a copiare o riproporre le stesse censure già presentate e valutate in un grado di giudizio precedente, senza confrontarsi in modo critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 22/04/2021, dal Tribunale di Castrovillari per il reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Castrovillari, i 06/10/2017).
Ritenuto che i motivi sollevati (carenza di motivazione circa l’insussistenza del reato; erronea applicazione della legge penale per essere del tutto mancato l’accertamento sul dolo generico, essendosi trattato nel caso di specie di leggerezza o negligenza) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 4 e 5 con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore