Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia i motivi ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È fondamentale presentare argomenti nuovi e specifici, che evidenzino un errore di diritto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse questioni già discusse e respinte in secondo grado.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava la mancata applicazione di una specifica causa di non punibilità, quella per la particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
Il Motivo del Ricorso
L’unico motivo di ricorso si concentrava sull’omesso riconoscimento della causa di non punibilità. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel non considerare il fatto di reato sufficientemente lieve da non meritare una sanzione penale. Tuttavia, come sottolineato dalla Suprema Corte, questo argomento non era nuovo. Era, infatti, la pedissequa riproposizione di una censura già ampiamente esaminata e motivatamente respinta dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato il motivo presentato e ha concluso che fosse ‘meramente riproduttivo’ di profili già vagliati e disattesi. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi elementi di diritto o evidenziato vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripetere le sue ragioni.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Un motivo che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal giudice di merito, senza criticare specificamente la ratio decidendi di quella decisione, è privo della specificità richiesta dalla legge. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per questo tipo di impugnazione.
Le Conclusioni
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi giuridica volta a individuare vizi specifici della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle proprie tesi. In secondo luogo, un ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche significative: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (tremila euro) alla Cassa delle ammende. Questo serve da monito contro la presentazione di ricorsi dilatori o palesemente infondati, che appesantiscono il sistema giudiziario senza reali possibilità di accoglimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una mera ripetizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla corte di merito, mancando quindi della specificità richiesta per un ricorso in Cassazione.
Qual era l’argomento centrale del ricorrente?
Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4001 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BROLO il 27/12/1948
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso.
L’unico motivo – che deduce l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.