Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere le regole procedurali che ne determinano l’ammissibilità. Un ricorso inammissibile non viene nemmeno esaminato nel merito, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a questa drastica conclusione, evidenziando due errori comuni: la proposizione di motivi nuovi e la genericità delle censure.
Il Caso: Un Appello con Vizi Formali
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione basandolo su tre distinti motivi:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. L’erroneo riconoscimento di una circostanza aggravante (art. 61 n. 5 c.p.).
3. L’eccessiva quantificazione della pena inflitta.
Tuttavia, l’esito del ricorso è stato negativo, non per l’infondatezza delle richieste, ma per un vizio procedurale che le ha rese, appunto, inammissibili.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, rigettandoli tutti sulla base di principi procedurali consolidati. La decisione si fonda su una distinzione netta tra ciò che può essere discusso in sede di legittimità e ciò che invece doveva essere sollevato nei precedenti gradi di giudizio.
Motivi Nuovi: Un Errore Procedurale Fatale
I giudici hanno rilevato che sia la questione sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sia quella relativa all’entità della pena non erano mai state sollevate di fronte alla Corte d’Appello. Introdurre questi argomenti per la prima volta in Cassazione costituisce un errore che ne determina l’immediata inammissibilità. La sede di legittimità, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove poter ampliare il tema della discussione, ma un luogo di controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Motivi Aspecifici e il Ricorso Inammissibile
Per quanto riguarda la censura sulla circostanza aggravante, la Corte ha definito il motivo ‘del tutto aspecifico’. L’appellante, infatti, non ha fatto altro che ripetere pedissequamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione ‘congrua ed argomentata’ per giustificare la propria decisione. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte violazioni di legge, e non può limitarsi a una sterile riproposizione di doglianze già valutate.
Le Motivazioni della Decisione
La logica dietro questa decisione è ferrea. Il sistema giudiziario è strutturato per gradi di giudizio, ognuno con le sue funzioni. I fatti e le prime istanze difensive si discutono in primo grado e in appello. La Corte di Cassazione ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge, non di rivedere l’intero processo. Permettere l’introduzione di ‘motivi nuovi’ o la riproposizione di ‘motivi generici’ snaturerebbe la sua funzione e appesantirebbe il sistema. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve anche da deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi o palesemente infondati, sottolineando la colpa del ricorrente nell’abusare dello strumento processuale.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali per chiunque affronti un processo penale. Primo, è cruciale articolare tutte le linee difensive sin dai primi gradi di giudizio. Ogni argomento, eccezione o richiesta deve essere messa a verbale e discussa davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello. Secondo, un ricorso in Cassazione deve essere un atto di alta precisione tecnica, mirato a criticare in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti, senza spiegare perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata in diritto, conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile, con conseguenze negative sia dal punto di vista processuale che economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché due dei tre motivi (sulla particolare tenuità del fatto e sull’entità della pena) sono stati presentati per la prima volta in Cassazione, mentre il terzo motivo (sull’aggravante) era una generica ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello con adeguata motivazione.
È possibile introdurre nuovi argomenti difensivi per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, la Corte di Cassazione non esamina motivi di ricorso che non siano stati precedentemente sottoposti al vaglio dei giudici dei gradi di merito. Tali motivi sono considerati ‘nuovi’ e, pertanto, inammissibili.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9522 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la successiva memoria con conclusioni del 29/01/2024 di NOME COGNOME; ritenuto che, con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al cui all’art. 131-bis cod. pen.: si tratta di moti riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di non scrutinabile perché inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità;
ritenuto che, con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione al riconos della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.: si tratta di motivo del tutto aspeci reitera pedissequamente censura di appello in relazione alla quale la Corte territoriale ha reso co ed argomentata motivazione (v. pag. 2);
ritenuto che, con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in ordine all’ quantificazione della pena; si tratta di motivo non scrutinabile perché inammissibilmente proposto p prima volta in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico tenuto conto dei profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e spese processuali e somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente