Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivazioni Specifiche e Precedenti
Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più severe nel processo penale, poiché impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere due dei motivi più comuni che portano a questa declaratoria: la genericità dei motivi e la proposizione di questioni nuove in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un imputato che si è visto rigettare l’appello e ha tentato la via del ricorso per Cassazione, scontrandosi con i rigidi paletti procedurali che governano questo grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Il Contesto del Ricorso
L’imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione basandosi su due principali motivi. Con il primo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo, contestava l’errata applicazione della legge nella determinazione della pena inflitta.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per l’intero ricorso. L’analisi si è concentrata su aspetti puramente procedurali, senza entrare nel merito delle accuse.
Il Primo Motivo: La Mancanza di Specificità
La Corte ha ritenuto il primo motivo, relativo alla tenuità del fatto, “privo di specificità”. L’imputato non si era confrontato criticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, la quale aveva già escluso tale causa di non punibilità in modo logico e giuridicamente corretto. I giudici di merito avevano infatti valorizzato le modalità aggressive e minacciose della condotta, l’entità del danno causato al Ministero della Giustizia e i numerosi precedenti penali dell’imputato. Un motivo di ricorso, per essere valido, non può limitarsi a riproporre una richiesta, ma deve demolire specificamente il ragionamento della sentenza impugnata.
Il Secondo Motivo: La Violazione della Catena Devolutiva
Il secondo motivo, riguardante la determinazione della sanzione, è stato giudicato ancora più problematico. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era mai stata presentata come motivo di appello nel giudizio di secondo grado. Questo ha causato una “evidente interruzione della catena devolutiva”. Secondo un principio consolidato, sancito anche dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state oggetto dei motivi di appello. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di impugnazione, che impone al ricorrente di indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta. Una critica generica alla sentenza non è sufficiente. In secondo luogo, il rispetto dell’effetto devolutivo dell’appello: la cognizione del giudice superiore è limitata ai punti della decisione che sono stati specificamente impugnati. Introdurre questioni nuove in Cassazione equivarrebbe a saltare un grado di giudizio, violando la struttura stessa del processo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la strategia processuale deve essere costruita con attenzione sin dal primo grado di giudizio. Ogni doglianza deve essere sollevata tempestivamente nell’atto di appello, con argomentazioni specifiche e puntuali che si confrontino con la motivazione del giudice. Sperare di poter “recuperare” una questione omessa direttamente in Cassazione è una strategia destinata al fallimento, che porta non solo alla declaratoria di ricorso inammissibile, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato generico?
Perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza d’appello, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su elementi specifici come le modalità aggressive della condotta, l’entità del danno e i precedenti penali dell’imputato.
Cosa significa interrompere la “catena devolutiva”?
Significa sollevare una questione per la prima volta in Cassazione senza averla prima presentata come motivo di appello. Il giudizio di appello è limitato ai punti contestati, e non è consentito introdurre argomenti completamente nuovi nel successivo grado di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VICO DEL GARGANO il 19/10/1982
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità e non si confronta criticamente con la motivazione, esente da vizi logici e giuridici, con cui la Corte di merito ha escluso la causa di non punibilità (si veda, in particolare, pag. 2 sulle modalità aggressive e minacciose della condotta dell’imputato e sull’entità del danno cagionato al Ministero della Giustizia,nonché sui numerosi precedenti penali di cui risultava gravato);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta l’erronea applicazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello icon evidente interruzione della catena devolutiva,ed è pertanto inammissibile poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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