Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Dimenticati
Nel complesso iter della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per un processo equo e ordinato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: non si possono presentare motivi di impugnazione per la prima volta davanti alla Suprema Corte se questi non sono stati sollevati nel precedente grado di giudizio. In caso contrario, la conseguenza è drastica: il ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di lesioni aggravate, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decide di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, la sua difesa si concentra su un unico punto: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza della recidiva, un’aggravante che era stata contestata e ritenuta sussistente sin dal primo grado di giudizio.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo liquida rapidamente come inammissibile. La ragione è tanto semplice quanto ferrea dal punto di vista procedurale. La Corte rileva che la censura mossa dall’imputato è non solo generica, ma soprattutto tardiva. La questione della recidiva, infatti, non era mai stata oggetto di contestazione nei motivi presentati alla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente ha tentato di introdurre una doglianza completamente nuova nel giudizio di legittimità, una pratica non consentita dal nostro ordinamento processuale.
La Questione della Recidiva non Sollevata in Appello
Il principio alla base della decisione è quello dell’effetto devolutivo dell’appello. Quando si impugna una sentenza, si “devolvono” al giudice superiore solo le questioni specificamente contestate. I punti della sentenza di primo grado che non vengono criticati con l’atto di appello si considerano accettati e diventano definitivi. Nel caso di specie, non avendo l’imputato contestato la recidiva in appello, la relativa statuizione del giudice di primo grado era già passata in giudicato. Sollevarla per la prima volta in Cassazione è un errore procedurale che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso inammissibile.
La Sorte della Parte Civile
Un aspetto interessante dell’ordinanza riguarda la parte civile. Quest’ultima aveva depositato una memoria per chiedere la liquidazione delle spese legali. La Corte, tuttavia, respinge la richiesta per due motivi concorrenti. In primo luogo, la memoria era stata depositata tardivamente, oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza. In secondo luogo, e in modo ancora più sostanziale, la Corte ha ritenuto che la parte civile non fosse nemmeno legittimata a intervenire in questa fase. Poiché il ricorso dell’imputato non metteva in discussione la sua responsabilità penale (cioè il fatto di aver commesso il reato e causato il danno), ma solo un aspetto relativo alla determinazione della pena (la recidiva), la posizione della parte civile non era in alcun modo coinvolta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono lineari e si fondano su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità deriva dalla novità della censura proposta, che viola il principio secondo cui il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per rimediare a omissioni o strategie difensive del precedente grado di giudizio. Ogni fase processuale ha le sue preclusioni. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza automatica prevista dalla legge per chi propone un ricorso inammissibile. La decisione sulle spese della parte civile, infine, riafferma le rigide regole sui termini processuali e sulla legittimazione a partecipare a specifiche fasi del giudizio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un monito fondamentale per gli operatori del diritto: l’importanza di una strategia difensiva completa e attenta fin dal primo atto di impugnazione. È essenziale formulare motivi di appello che coprano ogni aspetto della sentenza di primo grado che si intende contestare. Dimenticare una doglianza o decidere di “riservarla” per un eventuale ricorso in Cassazione è una scelta tattica perdente, che preclude definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni. La decisione sottolinea la rigidità e la serietà delle norme procedurali, la cui violazione comporta conseguenze economiche e, soprattutto, l’impossibilità di ottenere una revisione della decisione nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato dall’imputato, relativo alla sussistenza della recidiva, non era stato presentato nel precedente grado di giudizio davanti alla Corte d’Appello. Si trattava di una doglianza nuova, introdotta per la prima volta in Cassazione, il che è proceduralmente vietato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché la parte civile non ha ottenuto il rimborso delle spese legali?
La Corte ha negato il rimborso delle spese alla parte civile per due ragioni: in primo luogo, la sua memoria difensiva è stata depositata in ritardo rispetto ai termini di legge. In secondo luogo, la Corte ha stabilito che la parte civile non era legittimata a intervenire, dato che il ricorso non contestava la responsabilità penale dell’imputato ma solo un aspetto relativo alla pena (la recidiva), che non incideva sul diritto al risarcimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47124 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il 29/07/1999
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO;
dato avviso alle parti;
letta la memoria del difensore della parte civile;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di lesioni aggravate;
Considerato che, con l’unico motivo proposto, l’imputato deduce vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata;
Rilevato che si tratta di censura (peraltro assolutamente generica) inammissibile poiché in appello non era stata formulata alcuna doglianza sulla recidiva contestata, già ritenuta sussistente dal giudice di primo grado;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che non devono essere liquidate le spese in favore della parte civile, che ha depositato la propria memoria solo in data 19 novembre 2024, quando era ormai spirato il prescritto termine di quindici giorni liberi prima dell’adunanza camerale, e del resto non era neppure legittimata ad interloquire in questa fase nella quale il ricorrente non poneva in discussione la sussistenza della sua responsabilità penale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 27/11/2024