Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12062 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12062 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-$
Ritenuto che con sentenza depositata il 22 aprile 2024 la Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza del giorno 11 ottobre 2023 con cui il G.I.P. del Tribunale di Gela aveva applicato nei confronti di COGNOME NOME la pena di anni 2 e mesi 2 e giorni 20 di reclusione perché ritenuto colpevole del reato ascritto;
che per l’annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva la violazione di legge con riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione e 125 cod. proc. pen.; più in specie il ricorrente, che aveva optato per il giudizio abbreviato condizionandolo all’esame di un teste, lamentava il fatto di essere stato condanNOME sulla scorta delle evidenze fornite da documentazione che, al momento della scelta del rito, non erano già agli atti del fascicolo;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di omessa motivazione in ordine alle argomentazioni contenute nei motivi aggiuntivi e relative alla mancanza della firma sull’autocertificazione dei requisiti per accedeual reddito di cittadinanza;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente il 6 novembre 2024. Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente ha subordiNOME la scelta del rito abbreviato all’escussione di un teste ed è proprio sulle risultanze emerse dall’esame di questo che è stata provata la sua penale responsabilità in ordine al reato contestato di tal ché nessuna violazione del diritto difesa può essere invocata;
che il secondo motivo è inammissibile in quanto, non avendo formato oggetto di gravame ed essendo stato sollevato solo in sede di ricorso per cassazione nulla doveva dire in merito ad esso la Corte territoriale;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
il Presidente