Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione sui Motivi d’Appello
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale seguire un percorso procedurale rigoroso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata osservanza di queste regole possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo concetto è cruciale perché impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. L’analisi del caso in esame ci permette di comprendere i limiti entro cui devono essere presentati i motivi di ricorso e la validità di certi tipi di motivazione da parte dei giudici.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato in primo e secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Le sue lamentele, o doglianze, erano articolate in un unico motivo, suddiviso però in tre punti distinti:
1. Omessa Motivazione: L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello non avesse fornito una motivazione autonoma, ma si fosse limitata a replicare quella del giudice di primo grado.
2. Prescrizione del Reato: A suo dire, il tempo per punire il reato era ormai trascorso.
3. Mancata Esclusione della Recidiva: Contestava il fatto che i giudici non avessero escluso l’aggravante della recidiva, ovvero la condizione di chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato i tre punti sollevati dal ricorrente e li ha respinti in toto, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Ma perché la Corte ha preso questa drastica decisione senza entrare nel vivo delle questioni sollevate? La risposta risiede nelle rigide regole della procedura penale.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
Vediamo nel dettaglio come i giudici supremi hanno smontato ciascuna delle doglianze del ricorrente.
1. La Validità della Motivazione “per relationem”
Sul primo punto, la Corte ha stabilito che l’accusa di omessa motivazione era manifestamente infondata. I giudici hanno chiarito che una motivazione “per relationem” (cioè per riferimento a un altro atto) è perfettamente legittima quando il giudice d’appello dimostra di aver non solo letto, ma anche valutato criticamente la sentenza di primo grado, confrontandola con le argomentazioni difensive. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una “giustificazione propria del provvedimento”, rendendo la sua motivazione valida a tutti gli effetti. Questo principio è stato ribadito citando un precedente specifico (Cass. Pen., Sez. 2, n. 18404/2024).
2. L’Impossibilità di Introdurre Nuovi Motivi in Cassazione
Il vero cuore della decisione riguarda il secondo e il terzo punto. La Cassazione ha dichiarato che le questioni sulla prescrizione e sulla recidiva non potevano essere discusse in quella sede. Il motivo? La contestazione sulla recidiva non era stata presentata come uno specifico motivo d’appello nel grado precedente. Il ricorrente si era limitato a una “generica prospettazione”, illustrandola in modo specifico solo con il ricorso in Cassazione. Questo, per la Corte, non è ammissibile. I motivi di ricorso devono essere chiari e specifici fin dal secondo grado.
Di conseguenza, anche la questione della prescrizione è crollata. Poiché il calcolo dei termini di prescrizione del reato era influenzato dalla presenza della recidiva (che li allunga), e dato che la contestazione sulla recidiva era inammissibile, anche l’argomento sulla prescrizione è risultato manifestamente infondato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali per chiunque affronti un processo penale.
In primo luogo, la strategia difensiva deve essere completa e precisa sin dal giudizio d’appello. Non è possibile “tenere in serbo” delle argomentazioni per presentarle per la prima volta in Cassazione. Ogni punto di contestazione deve essere formalizzato come specifico motivo di gravame, altrimenti si rischia di perdere l’opportunità di farlo valere.
In secondo luogo, si conferma che la motivazione “per relationem” non è sinonimo di una sentenza pigra o carente. È una tecnica valida se il giudice dimostra di aver esercitato un controllo critico e di aver risposto, anche implicitamente, alle censure mosse dall’appellante. La decisione della Corte di Cassazione ribadisce quindi il rigore formale del processo, sottolineando che il rispetto delle regole procedurali è un presupposto indispensabile per poter ottenere una valutazione nel merito delle proprie ragioni.
Quando una motivazione “per relationem” è considerata valida dalla Cassazione?
Una motivazione “per relationem” è valida quando il giudice d’appello non si limita a copiare la sentenza precedente, ma dimostra di averla riesaminata e confrontata con le specifiche argomentazioni e allegazioni difensive, fornendo così una giustificazione propria alla sua decisione.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non specificato in appello?
No. Secondo l’ordinanza, i motivi di ricorso devono essere specificamente dedotti nei motivi di appello. Una generica contestazione in appello, illustrata in modo dettagliato solo successivamente in Cassazione, non è sufficiente e rende il motivo inammissibile in sede di legittimità.
Perché il rigetto del motivo sulla recidiva ha causato anche il rigetto di quello sulla prescrizione?
Perché la questione della prescrizione era strettamente legata a quella della recidiva. La presenza della recidiva, contestata ma ritenuta valida, influisce sul calcolo dei termini di prescrizione del reato. Poiché la contestazione sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile, è venuta meno la base giuridica su cui si fondava l’argomento relativo alla prescrizione, rendendolo a sua volta infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 580 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 580 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che la prima doglianza dell’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la l’omessa motivazione della sentenza di appello, sull’assunto che la stessa si sarebbe limitata a riprodurre quella di primo grado, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello motivato “per relationem” fornendo una giustificazione propria del provvedimento, previo confronto con le deduzioni e con le allegazioni difensive (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 – 02) ((si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che la seconda e la terza doglianza dell’unico motivo di ricorso con cui si lamentano rispettivamente, l’intervenuta prescrizione del reato e l’omessa esclusione della recidiva non sono deducibili in sede di legittimità, avendo la recidiva non costitu dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione e, quanto alla prescrizione, è manifestamente infondata avuto riguardo alla contestata e ritenuta recidiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025