Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione di Merito
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano solidi e non mere riproposizioni di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica ben argomentata. Il caso analizzato riguarda un ricorso basato su motivi ritenuti ‘manifestamente infondati’, portando a conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali: in primo luogo, lamentava la mancanza di un atto d’ufficio specifico, che a suo dire era centrale nell’opposizione; in secondo luogo, invocava la propria ‘resipiscenza’, ovvero un pentimento successivo ai fatti, che riteneva non fosse stata adeguatamente valutata.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che entrambe le questioni erano già state ampiamente e correttamente trattate dal giudice di merito. La sentenza impugnata, infatti, aveva già chiarito la legittimità dell’operato della polizia municipale, intervenuta per gli accertamenti relativi a un sinistro stradale, e aveva valutato l’argomentazione difensiva sulla resipiscenza, ritenendola però infondata.
L’Analisi della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, non entra nel dettaglio dei fatti, ma si concentra sulla struttura e sulla fondatezza del ricorso stesso. Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘manifesta infondatezza’. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dal ricorrente non introducevano nuovi elementi di diritto né evidenziavano vizi logici o giuridici nella sentenza d’appello.
Al contrario, si trattava di una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi con ‘coerenti e corretti argomenti giuridici’. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a contestare la valutazione del giudice di merito senza sollevare questioni di puro diritto è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara. I motivi sono stati giudicati ‘manifestamenti infondati’ perché la sentenza d’appello aveva già affrontato in modo esaustivo i punti sollevati. La Corte di Cassazione fa specifico riferimento alle pagine della sentenza impugnata dove:
1. Si confermava la piena legittimità dell’attività di servizio svolta dalla polizia municipale.
2. Si dava atto che la Corte d’Appello aveva considerato la tesi difensiva sulla resipiscenza, ma l’aveva motivatamente ritenuta infondata nel merito.
Di fronte a una motivazione del giudice di secondo grado così completa e logicamente strutturata, il ricorso in Cassazione si è rivelato un tentativo infruttuoso di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze della Suprema Corte.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Oltre alla conferma della decisione impugnata, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso, ma deve essere utilizzato con perizia e solo in presenza di vizi di legittimità concreti e dimostrabili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati, essendo già stati adeguatamente esaminati e respinti con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello.
Quali erano i motivi principali del ricorso?
I motivi principali erano due: la presunta mancanza dell’atto di ufficio oggetto dell’opposizione e la mancata valutazione della ‘resipiscenza’ (pentimento) dell’imputato da parte del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37291 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamenti infondati, in quanto relativi a profili (la mancanza dell’atto di ufficio oggetto dell’opposizione del ricorrente; la avvenuta resipiscenza dell’imputato) adeguatamente vagliati e disattesi con coerenti e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6, dove si fa riferimento alla legittima attività di servizio che polizia municipale stava compiendo nell’ambito dell’attività di accertamento di un sinistro stradale; pag. 8 dove la Corte di appello ha valutato nel merito la argomentazione difensiva sulla resipiscenza, ritenendola infondata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.