Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Il giudizio in Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e segue regole procedurali molto rigorose. Un esempio pratico di queste regole emerge da una recente ordinanza, che chiarisce perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un esame del merito. Questo caso offre spunti fondamentali sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso e sul calcolo della prescrizione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte territoriale aveva già dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi d’imputazione, rideterminando la pena per gli altri. Ciononostante, il ricorrente ha insistito, sollevando due questioni principali: la presunta genericità dei capi di imputazione e un errato calcolo dei termini di prescrizione che, a suo dire, avrebbe dovuto estinguere tutti i reati contestati.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle accuse, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che i motivi presentati dall’imputato non erano idonei a superare il vaglio di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, ciascuno relativo a uno dei motivi di ricorso.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo, relativo alla presunta violazione dell’art. 429 c.p.p. per genericità delle accuse, è stato giudicato inammissibile perché meramente riproduttivo. Il ricorrente, infatti, si è limitato a ripresentare le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non è sufficiente ripetere argomentazioni passate; è necessario muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento giuridico della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato. La semplice riproposizione di doglianze già disattese rende il motivo privo della specificità richiesta dalla legge.
L’Errore sul Calcolo della Prescrizione e la rilevanza del ricorso inammissibile
Il secondo motivo, riguardante la prescrizione, è stato definito basato su ‘enunciati ermeneutici errati’. L’errore del ricorrente è stato non considerare un periodo di sospensione della prescrizione di 140 giorni, regolarmente documentato in un verbale d’udienza. La prescrizione, infatti, non è un decorso temporale ininterrotto; la legge prevede cause di sospensione (come il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento) che ‘congelano’ il conteggio per un certo periodo. Omettere questo calcolo ha reso la tesi del ricorrente manifestamente infondata e, di conseguenza, ha contribuito a definire il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per chi intende adire la Corte di Cassazione:
1. Specificità dei motivi: Il ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello. Deve contenere critiche nuove, specifiche e pertinenti, indirizzate esclusivamente contro la logica giuridica della sentenza di secondo grado.
2. Rigorosità giuridica: Le tesi sostenute devono fondarsi su una corretta interpretazione e applicazione delle norme. Errori palesi, come un calcolo errato della prescrizione, conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati. Ciò accade, ad esempio, se i motivi sono una mera ripetizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure se si basano su presupposti giuridici palesemente errati, come un calcolo sbagliato dei termini di prescrizione.
Cosa succede se i motivi di ricorso sono una semplice ripetizione di quelli già presentati in appello?
Se i motivi sono una semplice riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte territoriale, il ricorso viene considerato inammissibile. La Corte di Cassazione ritiene che tali motivi manchino della necessaria specificità, poiché non contestano efficacemente il ragionamento giuridico della sentenza di secondo grado.
La sospensione dei termini influisce sul calcolo della prescrizione?
Sì, assolutamente. Come evidenziato nel provvedimento, i periodi di sospensione del processo, come quelli dovuti a rinvii d’udienza, interrompono il decorso della prescrizione. Questi periodi devono essere sommati al termine ordinario per calcolare correttamente il momento in cui il reato si estingue. Un ricorso basato su un calcolo che non tiene conto di tali sospensioni è considerato manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1170 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1170 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: HOXHA FLAV30 nato il 09/10/1988
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi N), P) e Q), perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminato la pena allo stesso inflitta per i reati di cui ai capi L) e O), confermando nel resto.
Ritenuto che i motivi sollevati (Omessa motivazione e violazione degli dell’art. 429, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riguardo alla genericità della formulazione dei capi di imputazione; omessa motivazione sulle richieste dell’imputato di dichiarare prescritti tutti i reati) non son consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo, invero, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. app.). I secondo motivo prospetta enunciati ermeneutici errati, atteso che vi è stata una sospensione della prescrizione pari a 140 giorni, come risulta da verbale del 08/05/2019;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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