Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21963 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21963 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VAPRIO D’ADDA il 21/10/1978
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso dì NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione
posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del
convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ de
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997
Dessimone, Rv. 207944);
che il secondo che contesta la mancata derubricazione del reato di cui ritenuto
all’art. 582 cod. Pen., in quello di cui all’art. 581 cod. pen., è indeducibile perché fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano in particolare pag. 5-6 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente