Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si decide di impugnare una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della loro violazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa portare non solo al rigetto dell’impugnazione, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso: Un’Impugnazione Contro la Sentenza di Primo Grado
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Enna. L’individuo, tramite il suo legale, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la decisione di primo grado. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava delle criticità che non sono passate inosservate ai giudici di legittimità.
Le doglianze sollevate nel ricorso erano state formulate in termini molto ampi, senza entrare nel merito specifico delle argomentazioni logico-giuridiche che avevano sostenuto la sentenza impugnata. Inoltre, erano state avanzate eccezioni, come quella sulla particolare tenuità del fatto e sulla prescrizione del reato, ma senza un’adeguata base argomentativa a supporto.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto che il ricorso mancasse dei requisiti minimi per poter essere esaminato.
La conseguenza di tale declaratoria è stata duplice: da un lato, la sentenza del Tribunale di Enna è diventata definitiva; dall’altro, il ricorrente è stato condannato a sostenere i costi del procedimento e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Necessità di un Confronto Specifico con la Sentenza
Uno dei punti cardine evidenziati dalla Corte è che il ricorso deve instaurare un confronto diretto e puntuale con la motivazione della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente presentare argomentazioni generiche o ripetere le stesse difese già esposte nel precedente grado di giudizio. È necessario, invece, individuare le presunte falle logiche o giuridiche nel ragionamento del giudice e dimostrare perché la sua decisione sarebbe errata. Nel caso di specie, la Corte ha notato come la sentenza impugnata fosse, al contrario, “particolarmente approfondita ed articolata in fatto e in diritto”, rendendo ancora più evidente la genericità del ricorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione di inammissibilità sono state chiare e tecniche. In primo luogo, la Corte ha sottolineato la genericità dei motivi, che si limitavano a una critica astratta senza confrontarsi con le specifiche ragioni della sentenza di condanna. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta di riforma.
In secondo luogo, le eccezioni sollevate, come la “particolare tenuità del fatto” e la “prescrizione”, non erano supportate da alcun argomento concreto. Ad esempio, riguardo alla prescrizione, il ricorrente non ha specificato quando, a suo avviso, il reato si sarebbe estinto. La Corte ha osservato che, considerata la data di contestazione del reato, la prescrizione non sarebbe comunque maturata prima della data della sentenza stessa, rendendo l’eccezione palesemente infondata e formulata in modo approssimativo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità e dell’autosufficienza dei motivi di ricorso. Presentare un’impugnazione generica non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa decisione è un monito a preparare con la massima cura e rigore gli atti di impugnazione, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano generici, non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e le eccezioni (come la prescrizione) non erano supportate da argomenti specifici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere specifici?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a una critica generica della sentenza, ma deve indicare in modo preciso le parti del provvedimento che contesta e spiegare dettagliatamente le ragioni di fatto e di diritto per cui ritiene che la decisione del giudice sia errata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il 20/05/1985
avverso la sentenza del 21/02/2024 del TRIBUNALE di ENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 21/2/2024 il Tribunale di Enna dichiarava
NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4, comma 7, I. 22
luglio 1961, n. 628 e lo condannava alla pena di 400 euro di ammenda.
2. Rilevato che l’imputato propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, contestando il giudizio di responsabilità penale, la mancata
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del reato.
3. Considerato che l’impugnazione è palesemente inammissibile, perché priva di un qualunque argomento.
3.1. In primo luogo, la censura in punto di responsabilità si regge su considerazioni del tutto generiche ed astrattamente riferibili ad ogni pronuncia di
condanna (“Come risulta dagli atti processuali, sia nella fase delle indagini preliminari che da quelli acquisiti in sede di udienze dibattimentali, era evidente la
estraneità dell’odierno appellante in ordine ai fatti in contestazione”): nessun confronto, sebbene doveroso, emerge dunque con la motivazione della sentenza, peraltro particolarmente approfondita ed articolata in fatto e in diritto.
3.2. In secondo luogo, la particolare tenuità del fatto non è accompagnata da alcun argomento, così come l’eccezione di prescrizione non indica quando il reato si sarebbe estinto (di certo, non prima del 21/2/2024, data della sentenza, stante la contestazione dal 30/9/2019 al 4/11/2019).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente