Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, specificità. Un’impugnazione non può essere un semplice lamento contro una decisione sfavorevole. Deve, al contrario, essere un’analisi critica e puntuale delle ragioni esposte dal giudice precedente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui i suoi motivi di appello erano stati rigettati. A suo dire, la decisione della Corte territoriale si era mostrata generica e non aveva affrontato nel dettaglio le doglianze difensive.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso proposto totalmente inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, evidenziando diverse carenze fondamentali nell’atto di impugnazione. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riprodurre censure già vagliate e respinte in appello, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito un punto cruciale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito. Il ricorrente, invece, prefigurava una “rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie”, un’attività preclusa al giudice di legittimità. Il sindacato della Suprema Corte è confinato alla verifica della corretta applicazione della legge e della tenuta logica della motivazione, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Il vizio fatale del ricorso, come sottolineato dai giudici, è stata la sua “aspecificità”. La mancanza di specificità non va intesa solo come genericità, ma anche come “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, il ricorso non può ignorare le spiegazioni fornite dal giudice che si contesta. Deve, al contrario, dialogare criticamente con esse, evidenziandone gli eventuali errori logici o giuridici. In mancanza di questo confronto, il ricorso diventa aspecifico e, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È indispensabile redigere un atto che sia specifico, pertinente e che si confronti in modo serrato con la motivazione del provvedimento contestato. Proporre ricorsi generici, ripetitivi o che mirano a un riesame del merito dei fatti non solo è inutile, ma è anche dannoso: comporta la condanna a spese e sanzioni pecuniarie, confermando l’importanza di una difesa tecnica e consapevole dei limiti del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici, aspecifici e non si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. Non può limitarsi a ripetere argomenti già respinti o a chiedere un nuovo esame dei fatti.
Cosa si intende per “aspecificità” dei motivi di ricorso?
Per aspecificità si intende la mancanza di una correlazione diretta tra le argomentazioni della decisione contestata e le critiche sollevate dal ricorrente. In pratica, il ricorso ignora le specifiche spiegazioni fornite dal giudice precedente, rendendo l’impugnazione vaga e non mirata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, la sanzione ammontava a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 28/01/1984
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione (dolendosi, in particolare, del fatto che i giudici di appello non avrebbero motivato le ragioni per le quali i singoli motivi di appello proposti dalla difesa avrebbero dovuto essere rigettati, così mostrandosi generica);
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, riproducendo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserita insufficienza e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il quadro probatorio consentiva di ritenere configurabile il reato ascritto; diversamente, le censure difensive, basate su un asserito difetto motivazionale circa le ragioni logico giuridiche poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, risultano all’evidenza aspecifiche, dovendosi qui ribadire che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (tra le tante: Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 210157 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili d colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 aprile 2025
Il Consigli
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estensore GLYPH
Il Presidente