Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sulla specificità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare regole precise e stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza fondamentale della specificità dei motivi, pena la declaratoria di ricorso inammissibile e la condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo insieme questo caso per comprendere quali errori evitare e come formulare un atto di impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse o meno colpevole, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla forma e la sostanza dell’atto di impugnazione. Il risultato è stato la conferma definitiva della condanna e un’ulteriore sanzione economica per l’imputato.
Le Motivazioni: la genericità che rende il ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. Secondo la Corte, i motivi presentati erano “generici per indeterminatezza” e privi dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questo articolo impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, l’imputato si era limitato a contestare la sentenza d’appello senza però:
1. Svolgere un’analisi critica: Non ha esaminato le argomentazioni della Corte d’Appello per evidenziarne le presunte debolezze o errori logico-giuridici.
2. Indicare gli elementi specifici: Non ha precisato quali elementi di prova sarebbero stati valutati erroneamente o quali passaggi della motivazione fossero viziati.
In pratica, il ricorso non consentiva ai giudici di Cassazione di comprendere quali fossero le critiche puntuali mosse alla sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la correttezza giuridica della decisione precedente sulla base di censure specifiche e dettagliate. Un’impugnazione generica, che si limita a riproporre le stesse tesi difensive senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni: le conseguenze pratiche
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma comporta conseguenze gravi per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, scatta una condanna accessoria al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Questa sanzione ha una duplice funzione: risarcire lo Stato per l’uso improprio della giustizia e disincentivare la presentazione di appelli palesemente infondati o formulati in modo negligente. Pertanto, è cruciale che ogni atto di impugnazione sia redatto con la massima cura, precisione e rigore argomentativo, pena l’impossibilità di far valere le proprie ragioni.
Cosa succede quando un ricorso penale è dichiarato inammissibile per genericità?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Quali sono i requisiti di un motivo di ricorso secondo la Corte?
Un motivo di ricorso deve essere specifico, non generico. Deve contenere un’analisi critica della decisione impugnata, indicando puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che si assumono violati o erroneamente valutati, come richiesto dall’art. 581 c.p.p.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende?
Questa è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso. Ha lo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale e di scoraggiare la presentazione di impugnazioni dilatorie, infondate o formulate senza rispettare i requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 15/09/1988
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
) dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Cristiano;
ritenuto che i motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitt di cui all’art. 640 cod. pen., sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propri sindacato;
considerato che tali motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.