Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Sono Solo Apparenti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Non basta essere in disaccordo con una sentenza: è necessario formulare critiche mirate e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e ripetitivi. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti alla Base del Contenzioso
Il caso trae origine da una condanna emessa nei gradi di merito a carico di un imputato. La condotta contestata riguardava un comportamento prevaricatore e intimidatorio posto in essere da un gruppo ai danni del gestore di un pubblico esercizio. Tale condotta aveva reso la vittima inerme di fronte alle angherie subite, portando alla condanna dell’imputato.
Contro la sentenza della Corte d’Appello territoriale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due distinti motivi di doglianza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso del tutto inefficaci, arrivando a una declaratoria di ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che, sebbene i due motivi vertessero su temi distinti, erano accomunati da una debolezza di fondo: la genericità e la ripetitività.
L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse questioni già sollevate e correttamente risolte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solida, che costituiva una cosiddetta ‘doppia conforme’ con la sentenza di primo grado, e che il ricorrente non aveva scalfito con critiche specifiche.
Genericità e Motivi Apparenti
La Suprema Corte ha sottolineato come i motivi non potessero considerarsi ‘effettivi’, ma soltanto ‘apparenti’. Questo significa che, in superficie, sembravano formulare una critica, ma in realtà erano inidonei a contestare validamente la logica e la correttezza giuridica della decisione impugnata. La legge processuale penale (in particolare gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale) sanziona con l’inammissibilità i ricorsi che non si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza che intendono contestare.
Le Motivazioni della Cassazione
La ratio decidendi della Corte si fonda sul principio che un ricorso non può essere una mera riproposizione di argomenti già esaminati. Per superare il vaglio di ammissibilità, l’impugnazione deve individuare con precisione i vizi della sentenza d’appello, spiegando perché le argomentazioni dei giudici di secondo grado sarebbero errate.
In questo caso, il ricorrente non ha fatto altro che ripetere le sue difese, ignorando la motivazione con cui la Corte d’Appello le aveva già respinte. Tale approccio rende il ricorso non solo generico, ma anche privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandolo in un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni
La decisione in commento offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente dissentire; è indispensabile articolare una critica puntuale, specifica e pertinente, che dialoghi direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rappresentando così una perdita di tempo e risorse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, ripetitivi e si limitavano a riproporre questioni già correttamente risolte nei gradi di merito, senza formulare una critica effettiva e specifica contro la sentenza d’appello.
Cosa si intende per ‘doppia conforme’ in questo contesto?
Nel contesto della decisione, ‘doppia conforme’ indica che sia la sentenza di primo grado sia quella d’appello sono giunte alla medesima conclusione, basandosi su una motivazione solida e convergente che il ricorrente non è riuscito a contestare efficacemente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6413 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMANOVA il 18/10/1992
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i due motivi di ricorso, pur vertendo su temi distinti sono accumunati dalla ratio decidendi oltre che dalla genericità, per ripetitività, limitandosi a riproporre questioni già proposte, e correttamente risolte, nei gradi precedenti, essendosi già osservato, con motivazione che costituisce , a tutti gli effetti, una ‘doppia conforme’, che la presenza della persona offesa sul luogo non esclude l’esposizione alla pubblica fede né la violenza privata, considerato che la condotta prevaricatrice dell’imputato aveva reso NOME COGNOME vittima inerme delle angherie del gruppo che aveva deciso di spadroneggiare ai danni del gestore del pubblico esercizio “La sciabola”;
ritenuto quindi che i motivi non possono considerarsi effettivi ma solo apparenti in quanto inidonei a formulare una critica effettiva avverso la decisione e pertanto generici e, quindi, causa di inammissibilità del ricorso che su di essi si fondi, ex art 581, comma 1, lett. d) ed art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/01/2025