Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Chiarisce
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’importante lezione su uno degli errori più comuni che possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile per genericità. Questo principio fondamentale garantisce che il giudizio di legittimità si concentri su critiche precise e pertinenti, evitando discussioni astratte o ripetitive. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali sono i paletti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione contestando il trattamento sanzionatorio ricevuto. Tuttavia, l’analisi del suo ricorso ha rivelato due criticità fondamentali. In primo luogo, la questione relativa alla sanzione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello). In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, il motivo di ricorso è stato giudicato generico.
L’atto di impugnazione si limitava a menzionare il vizio di legge senza però sviluppare una critica concreta e specifica contro le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché, nel suo caso specifico, la decisione dei giudici di secondo grado fosse errata, ma si è limitato a una contestazione astratta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un orientamento consolidato, volto a sanzionare le impugnazioni che non rispettano i requisiti minimi di specificità.
Le motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile per genericità?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su principi chiari e consolidati della procedura penale, evidenziando la duplice carenza dell’atto di impugnazione.
Il Principio di Specificità del Ricorso
Il fulcro della motivazione risiede nel concetto di ‘genericità dei motivi’. La Corte ricorda che un ricorso è inammissibile se manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. Non è sufficiente ‘evocare’ un vizio o ripetere una formula legale; è necessario che l’impugnazione si confronti punto per punto con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. Ignorare le affermazioni del giudice precedente e presentare doglianze astratte rende il ricorso aspecifico e, quindi, inammissibile.
La Mancata Deduzione nel Precedente Grado
Un ulteriore elemento, evidenziato dalla Corte, è che il motivo relativo al trattamento sanzionatorio non era stato dedotto in sede di appello. Questo, unito alla genericità, ha rafforzato la decisione di inammissibilità. L’impugnazione deve seguire un percorso logico e processuale coerente, introducendo le contestazioni nei momenti e nelle sedi opportune.
Conclusioni
L’ordinanza in commento è un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile per genericità non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta di una carenza sostanziale: l’incapacità di dialogare criticamente con la decisione impugnata. Per avere una possibilità di successo, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e direttamente collegato alle argomentazioni del giudice di cui si contesta la decisione. In caso contrario, il risultato sarà non solo il rigetto del ricorso, ma anche una condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando i motivi di impugnazione sono privi di una critica effettiva e specifica nei confronti della decisione impugnata. In particolare, è generico se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento del ricorso.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato sollevato nel precedente grado di giudizio?
Come evidenziato nel caso di specie, il fatto che un motivo non sia stato dedotto nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello) è un elemento che, unito alla genericità, contribuisce a rendere il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per genericità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6933 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/10/1993
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio non è stato dedotto in sede di gravame ed è, altresì, generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti de decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato tenuto; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione d correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2025