Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguente conferma della condanna e addebito delle spese processuali. La decisione evidenzia come la genericità e la ripetitività dei motivi di impugnazione non possano superare il vaglio di legittimità, soprattutto quando le censure si limitano a criticare l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come strutturare un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Due imputati si rivolgevano alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza della Corte d’Appello di Messina. I giudici di secondo grado, pur dichiarando la prescrizione per alcuni reati, avevano confermato la condanna per altri, legati alla falsificazione di documenti (artt. 110 e 497-bis c.p.), e avevano di conseguenza ricalcolato la pena. Insoddisfatti della decisione, gli imputati decidevano di presentare ricorso per cassazione, ciascuno con specifici motivi di doglianza.
I Motivi alla Base del Ricorso Inammissibile
I ricorrenti basavano le loro impugnazioni su argomenti distinti ma accomunati da un vizio di fondo che ne ha determinato l’esito negativo.
Il primo imputato lamentava due aspetti:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Un vizio di motivazione riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La seconda imputata, invece, deduceva l’illogicità della motivazione in merito alla sua effettiva partecipazione a uno dei reati contestati.
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, nessuno di questi motivi era idoneo a superare il filtro di ammissibilità, rendendo di fatto il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente i ricorsi, giungendo per entrambi alla medesima conclusione di inammissibilità.
Per quanto riguarda il primo ricorrente, i giudici hanno ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi, senza necessità di una disamina dettagliata di ogni singolo aspetto. Allo stesso modo, la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, e la sua valutazione non è sindacabile in Cassazione se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Le censure del ricorrente si risolvevano, quindi, in una critica generica all’operato del giudice d’appello.
Anche il ricorso della seconda imputata è stato giudicato inammissibile perché meramente riproduttivo di argomenti già vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. In assenza di tale specificità, il motivo di ricorso si rivela sterile.
Conclusioni
La decisione in esame riafferma con chiarezza che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione del giudice di merito. È indispensabile, invece, articolare censure precise, che attacchino la struttura logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il condannato, ma comporta anche ulteriori conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a contestare la discrezionalità del giudice di merito (come sulla quantificazione della pena o sulle attenuanti) senza dimostrare un vizio logico o giuridico, oppure quando ripropongono argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non se la critica è generica. La graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. In Cassazione si può contestare solo se si dimostra che la motivazione fornita dal giudice a sostegno della sua decisione è manifestamente illogica o viola specifiche disposizioni di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta tre conseguenze principali: 1) la sentenza impugnata diventa definitiva; 2) il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali; 3) il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7945 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MESSINA il 21/12/1975 COGNOME NOME nato a MESSINA il 24/05/1987
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, previa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione di numerosi reati, ha confermato la condanna dei predetti imputati per i reati di cui agli artt. 110 e 497 – bis cod. pen. (capi C, D ed L), e ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso dell’imputato COGNOME che deducono rispettivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9), e inoltre la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 9);
Considerato che l’unico motivo di ricorso dell’imputata COGNOME NOME, che deduce illogicità della motivazione in riferimento alla partecipazione della ricorrente al reato di cui al capo D) dell’imputazione, è inammissibile perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 7-8);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2025