Ricorso Inammissibile: La Genericità dei Motivi Costa Cara
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale. Quando un’impugnazione si basa su argomentazioni vaghe, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come la Corte valuta i ricorsi e perché la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate non è sufficiente.
Il Contesto Processuale
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza, contestando principalmente due aspetti: il trattamento sanzionatorio applicato e la valutazione della sua recidiva, ovvero la sua pregressa storia criminale.
L’imputato sperava in una pena più mite, ma la sua iniziativa si è scontrata con il severo vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, che non ha nemmeno analizzato nel profondo le questioni sollevate.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente, concludendo per la loro totale genericità. Questa valutazione si è basata su due punti cardine.
La Questione della Recidiva
Il primo motivo di ricorso criticava il modo in cui i giudici di merito avevano considerato i precedenti penali dell’imputato (la recidiva). La Cassazione ha ritenuto questa doglianza infondata, sottolineando che la Corte d’Appello aveva compiuto una valutazione attenta e specifica. I giudici avevano considerato non solo il numero, ma anche la natura e la gravità dei reati passati, la loro collocazione temporale e la maggiore propensione a delinquere dimostrata dall’imputato. Il motivo del ricorrente è stato quindi liquidato come generico perché non si confrontava puntualmente con questa analisi.
La Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di una pena più mite, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente si limitava a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, senza indicare un vizio specifico nella motivazione della sentenza impugnata. In pratica, chiedeva ai giudici di legittimità di rifare una valutazione che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi inferiori, cosa non consentita in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano una mera riproposizione di argomentazioni generiche, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza della Corte d’Appello. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente lamentare un presunto errore; è necessario dimostrare, con argomenti precisi, dove e come la decisione impugnata abbia violato la legge o presenti una motivazione carente. La mancanza di questa specificità trasforma l’impugnazione in una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti, che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In base all’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e rigoroso, fondato su vizi concreti e non su una generica insoddisfazione per la sentenza ricevuta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, relativi alla recidiva e alla determinazione della pena, sono stati ritenuti generici e non individuavano vizi specifici della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente contestava la valutazione dei suoi precedenti penali (recidiva) e chiedeva una pena più mite, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse inadeguata su questi punti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CORATO il 07/02/1981
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall’imputato;
ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo in punto di determinazione della pena perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano a riproporre e sollecitare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, risolvendosi nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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