Ricorso inammissibile: la genericità dei motivi costa caro
L’esito di un processo non è sempre definitivo al primo grado di giudizio. Esistono strumenti, come l’appello e il ricorso per Cassazione, per contestare una decisione. Tuttavia, per essere efficaci, questi strumenti devono rispettare precise regole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. In questo articolo, analizzeremo un caso emblematico che si conclude proprio con questa statuizione, esaminando le ragioni della Corte e le conseguenze per chi presenta un’impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva giudicato un individuo per la sua condotta processuale. Nello specifico, durante un’udienza, questa persona aveva reso una testimonianza risultata poi falsa. Aveva accusato falsamente gli agenti verbalizzanti di averlo costretto a riconoscere un determinato soggetto come la persona da cui aveva acquistato sostanze stupefacenti. Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma decisivo, punto: la genericità dei motivi presentati. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione si limitava a evocare in modo astratto le censure, senza però entrare nel merito delle argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha fornito una critica puntuale e specifica della decisione che intendeva contestare.
Le Motivazioni della Decisione: il problema del ricorso inammissibile
La motivazione della Cassazione è chiara e si allinea a un principio consolidato della procedura penale. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica contro la sentenza. Deve, invece, essere un atto che ‘dialoga’ con la decisione impugnata, smontandone, pezzo per pezzo, le fondamenta logiche e giuridiche.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva spiegato dettagliatamente perché riteneva falsa la testimonianza del ricorrente. L’atto di ricorso, invece di contestare punto per punto quelle argomentazioni con elementi di fatto e di diritto, si è limitato a ribadire la propria versione, risultando così ‘meramente evocativo’ e, di conseguenza, inefficace. Questa mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto sterile, incapace di innescare una reale revisione del giudizio, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
Le conclusioni tratte dalla Corte sono dirette e severe. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma comporta conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la precisione e la specificità non sono opzionali. Un ricorso deve essere un’analisi critica e argomentata, non una protesta generica. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la sentenza precedente, ma anche di subire un’ulteriore condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a evocare le censure senza confutare in modo specifico le corrette argomentazioni in fatto e in diritto espresse nella sentenza impugnata.
Cosa aveva affermato il ricorrente nella sua testimonianza, poi ritenuta falsa?
Il ricorrente aveva affermato di essere stato costretto dai verbalizzanti a effettuare un riconoscimento e a dichiarare di aver acquistato sostanze stupefacenti da uno specifico spacciatore.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46268 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46268 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione violazione di legge sono generici in quanto meramente evocativi delle censure dedotte omettendo di confutare le corrette argomentazioni in fatto e diritto espresse nella decisi impugnata che, dopo aver premesso la vicenda alla base della testimonianza resa dal ricorrente, ha evidenziato la falsità della testimonianza resa in udienza in ordine alla persona da cui eb ad acquistare lo stupefacente, così accusando i verbalizzanti di averlo costretto ad effettuar detti termini il riconoscimento e dichiarare di aver effettuato in altre occasioni l’acquis stesso spacciatore (conclusioni a pag. 10 sentenza impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023.