Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Quando i motivi addotti sono vaghi, ripetitivi o non colgono il punto della decisione impugnata, il rischio è che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le pesanti conseguenze di un ricorso inammissibile, che vanno oltre la semplice conferma della sentenza precedente. Analizziamo insieme questo caso per capire quali errori evitare.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. L’oggetto del contendere, nei gradi di merito, riguardava la presunta violazione delle prescrizioni legate a una misura restrittiva, in particolare l’allontanamento dal domicilio per recarsi presso un servizio di assistenza (SERT) senza un’autorizzazione specifica per quel giorno. L’imputato sosteneva di avere un’autorizzazione pregressa e valida. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già esaminato e respinto questa tesi con argomentazioni giuridiche precise. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se l’imputato avesse o meno ragione), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali che caratterizzano un ricorso inammissibile:
1. Motivi Generici: Il ricorso non presentava critiche specifiche e puntuali contro la logica giuridica della sentenza impugnata. Si limitava a esporre un dissenso generico, senza individuare vizi concreti nel ragionamento dei giudici d’appello.
2. Contenuto Rivalutativo: Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare e reinterpretare le prove (il cosiddetto ‘compendio probatorio’), un’attività che non rientra nei poteri della Corte di legittimità, la quale si occupa solo di violazioni di legge e vizi di motivazione, non di una nuova valutazione dei fatti.
3. Carattere Riproduttivo: Le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso non aggiungeva nuovi profili di censura ma si limitava a riproporre una tesi già adeguatamente vagliata e disattesa.
In sostanza, la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse un vero e proprio strumento di critica giuridica, ma un tentativo sterile di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche e Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta oneri significativi per il ricorrente. La Corte, infatti, ha condannato l’imputato a due pagamenti:
* Pagamento delle spese processuali: I costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento in Cassazione.
* Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: Una sanzione pecuniaria, fissata in questo caso a 3.000 euro, dovuta quando si introduce un ricorso inammissibile per colpa. La Corte ha richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, secondo cui tale sanzione è legittima perché si presume la colpa di chi propone un ricorso con vizi così evidenti.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso non può essere un tentativo esplorativo, ma deve fondarsi su critiche serie, specifiche e giuridicamente pertinenti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché presenta vizi, come la genericità dei motivi, che impediscono al giudice di valutarlo. In pratica, l’appello viene respinto senza entrare nel vivo della questione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare sia le spese processuali sostenute dallo Stato sia una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto i motivi del ricorso ‘generici’ e ‘riproduttivi’?
La Corte ha stabilito che i motivi erano generici perché non criticavano specificamente la decisione impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44782 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MATINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, di contenut rivalutativo del compendio probatorio e meramente riproduttivi di profili di censura in ordi all’esistenza di una precedente autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi al SERT già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere est COGNOME
re COGNOME
Il Presidente