Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Nel processo penale, l’atto di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non specifici. Questo caso offre uno spunto didattico per comprendere perché la precisione nella redazione degli atti legali non è un mero formalismo, ma la sostanza stessa della difesa.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso presentato da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello. Tale sentenza era stata emessa a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione. I punti nevralgici della controversia erano due:
1. Il riconoscimento della recidiva a carico di uno degli imputati.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’altro.
Nonostante la Corte d’Appello avesse confermato la propria valutazione su questi specifici punti, i due imputati hanno deciso di ricorrere nuovamente in Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione della Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate (recidiva e attenuanti), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che i ricorsi non superavano il vaglio di ammissibilità perché mancavano dei requisiti essenziali per poter essere esaminati.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza. I motivi del ricorso inammissibile sono stati giudicati:
* Generici e di fatto: Le doglianze non presentavano una critica legale strutturata, ma si limitavano a una riproposizione di argomentazioni fattuali, inadatte al giudizio di legittimità, che si occupa di errori di diritto e non di una nuova valutazione dei fatti.
* Privi di confronto con la decisione impugnata: I ricorrenti non hanno sviluppato un’analisi critica delle specifiche argomentazioni usate dalla Corte d’Appello per giustificare le proprie scelte. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone il ragionamento giuridico, e non semplicemente ignorarlo.
* Carenti di analisi censoria: Non è stata fornita un’analisi puntuale degli argomenti posti a fondamento del riconoscimento della recidiva e dell’esclusione delle attenuanti.
I giudici hanno sottolineato che il ragionamento della Corte d’Appello era coerente con le risultanze processuali, oltre che logico e non contraddittorio. Pertanto, in assenza di critiche specifiche e pertinenti, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni pratiche di questa decisione sono significative. La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato i ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, sanzionando di fatto l’abuso dello strumento processuale. La pronuncia conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede rigore tecnico e la capacità di formulare censure mirate, specifiche e giuridicamente fondate, pena la sua categorica reiezione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti manifestamente infondati, generici, di natura fattuale e privi di una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i punti legali specifici contestati dai ricorrenti?
I ricorrenti contestavano la decisione della Corte d’Appello su due punti: il riconoscimento della recidiva per uno di loro e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l’altro.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44514 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44514 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale, all’esito di giudizio di rinvio dalla pronuncia del giudice di legittim che aveva annullato la precedente pronuncia del giudice distrettuale limitatamente al riconoscimento della recidiva in capo all’COGNOME e quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dello COGNOME, aveva confermato le sentenze di merito sugli specifici punti.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione ai profili sopra evidenziati.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del riconoscimento della recidiva per l’COGNOME e per la esclusione delle circostanze attenuanti generiche in favore dello COGNOME.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023
Il Pre idente
Il Consigliere estensore