Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. La Suprema Corte ha recentemente ribadito questo principio dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi vaghi e non pertinenti. Questa ordinanza offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di accesso al giudizio di legittimità e le conseguenze di un appello presentato senza solide basi giuridiche.
L’Analisi del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di portare le proprie ragioni davanti alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, contestando sia la valutazione della sua responsabilità penale sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla vicenda, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione si fonda su una valutazione preliminare: i motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati ‘generici, manifestamente infondati e meramente riproduttivi’.
In pratica, l’imputato non ha sollevato specifiche critiche di legittimità alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, con motivazioni adeguate, dalla Corte territoriale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte in appello, ma deve individuare con precisione i vizi di legge o di motivazione che inficiano la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha specificato che le censure relative al giudizio di responsabilità e al diniego delle attenuanti erano già state ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito’. I giudici hanno fatto esplicito riferimento alle pagine della sentenza impugnata (dalla 8 alla 14) dove tali punti erano stati ampiamente trattati. L’incapacità del ricorso di confrontarsi specificamente con queste motivazioni, limitandosi a una sterile riproposizione, ne ha determinato l’inevitabile inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: il costo del procedimento di Cassazione.
2. Una somma di tremila euro: da versare in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene irrogata quando, come in questo caso, si ritiene che il ricorrente abbia agito ‘in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), la Cassazione sottolinea che l’accesso alla giustizia non può trasformarsi in un abuso dello strumento processuale. Presentare un ricorso palesemente infondato costituisce una colpa che merita una sanzione, per scoraggiare impugnazioni dilatorie o temerarie e tutelare l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo di fondamento.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di inammissibilità?
No, la sanzione viene applicata quando la Corte ritiene che il ricorrente abbia proposto il ricorso ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. In questo caso, la palese genericità dei motivi ha fatto presumere la colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42967 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42967 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata dal ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità i reati ascritti ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 8 a della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023