Ricorso Inammissibile: L’Importanza dei Motivi Specifici in Cassazione
Nel sistema giudiziario, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di tali regole, impedendo al giudice di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa portare a questa drastica conclusione, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha cercato di contestare la sua responsabilità penale davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso sono stati giudicati dalla Corte non sufficientemente specifici e pertinenti per giustificare un riesame della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che l’appello non soddisfaceva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. Genericità dei Motivi: I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso si limitavano a contestare la responsabilità dell’imputato in modo generico, senza evidenziare “manifeste illogicità” nella motivazione della Corte d’Appello. In altre parole, non basta affermare di essere innocenti; è necessario dimostrare in modo puntuale dove e perché i giudici dei gradi precedenti avrebbero sbagliato nel loro ragionamento.
2. Mancato Confronto con la Determinazione della Pena: L’appello non ha affrontato in alcun modo l’argomentazione relativa alla quantificazione della pena. La Corte d’Appello aveva fissato la pena al minimo edittale, concedendo le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti, nonostante i gravi precedenti penali dell’imputato e la violazione di misure cautelari. Il silenzio del ricorrente su questo punto è stato interpretato come un’ulteriore debolezza dell’impugnazione.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto l’appello privo della necessaria specificità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni già respinte. È necessario formulare censure specifiche, tecniche e mirate, che attacchino la logicità e la coerenza giuridica della sentenza impugnata. Chi presenta un ricorso generico non solo non otterrà una revisione della decisione, ma andrà incontro a una condanna per le spese, aggravando la propria posizione economica. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere un lavoro di alta precisione, focalizzato sui vizi della sentenza e non su una generica riaffermazione della propria tesi difensiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, contestavano la responsabilità dell’imputato senza evidenziare manifeste illogicità nella motivazione della Corte d’Appello e non si confrontavano con l’argomentazione relativa alla determinazione della pena.
Cosa significa che i motivi non si confrontavano con la determinazione della pena?
Significa che il ricorrente non ha contestato le ragioni per cui la Corte d’Appello ha stabilito l’entità della sua condanna. La Corte aveva concesso le attenuanti generiche nonostante i precedenti penali e la violazione di misure cautelari, ma l’appello non ha argomentato su questo specifico punto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3068 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3068 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVAZIONE
Ritenuto che i motivi del ricorso di NOME contestano la responsabilità dell’imputato senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella motivazione adottata dalla Corte di appello, in termini convergenti con quelli del Tribunale, e non si confrontano con la argomentazione concernente la determinazione della pena, la cui base è stata fissata nel minimo edittale con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, nonostante i gravi precedenti penali e la violazione delle prescrizioni cautelari da parte dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2025