Ricorso Inammissibile: La Condanna alle Spese è Automatica?
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera questo vaglio preliminare, con conseguenze significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto chiaro su questo tema, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e alla condanna alle spese.
Il Caso in Esame: Un Appello per Attenuanti e Pena
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti della decisione di secondo grado: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. Tali doglianze, tuttavia, sono state presentate alla Suprema Corte in una forma che si è rivelata fatale per l’esito del giudizio.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che le censure del ricorrente fossero mere ripetizioni di argomentazioni già esaminate e respinte, senza attaccare la logicità e la coerenza della motivazione della Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, infatti, era stata giudicata “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione”.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i due motivi addotti erano “generici”. Il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento del giudice d’appello, limitandosi a una generale contestazione del risultato. Per la Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare perché quella decisione è sbagliata secondo i canoni della legge e della logica. Poiché la sentenza impugnata aveva fornito una giustificazione adeguata per negare le attenuanti e per commisurare la pena, il ricorso si è rivelato privo dei requisiti minimi per essere discusso nel merito.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. L’ordinanza non si è limitata a respingere le richieste del ricorrente, ma lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa condanna, come precisato dalla Corte, è una conseguenza diretta dell’inammissibilità. Richiamando la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, i giudici hanno ribadito che tale sanzione pecuniaria viene meno solo se si può escludere una colpa del ricorrente nel determinare l’inammissibilità. In pratica, chi presenta un ricorso palesemente infondato o generico deve farsi carico dei costi che ha generato per il sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando deduce motivi generici, come nel caso di specie, dove le critiche al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena non erano specifiche e la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È sempre prevista la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna è una conseguenza diretta dell’inammissibilità, a meno che non si possa ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità, come specificato dal richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1852 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1852 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, relativi al dinie delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (cfr. pagina 6);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025.