Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che le ragioni a sostegno del ricorso siano chiare, specifiche e pertinenti. Un ricorso inammissibile è proprio quello che manca di questi requisiti, portando non solo al rigetto dell’istanza ma anche a conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come la genericità dei motivi possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. I ricorrenti contestavano diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui l’identificazione di uno degli imputati, la valutazione dell’elemento psicologico del reato per l’altro e l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. La decisione si fonda su una valutazione critica dei motivi presentati, ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Secondo i giudici, le argomentazioni dei ricorrenti erano affette da tre vizi principali:
1. Genericità: I motivi erano formulati in modo vago, senza un’analisi critica e specifica dei punti della sentenza d’appello che si intendevano contestare.
2. Natura Fattuale: Le censure proposte miravano a una rivalutazione dei fatti, un’operazione preclusa alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge (violazioni di legge o vizi logici della motivazione) e non riesaminare le prove nel merito.
3. Mera Riproduzione: I ricorsi si limitavano a riproporre le stesse obiezioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello aveva già affrontato e risolto adeguatamente tutte le questioni sollevate, con una motivazione immune da vizi logici o giuridici. In particolare, l’identificazione di uno degli imputati era stata solidamente confermata grazie alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Di fronte a una motivazione così strutturata, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare critiche puntuali e specifiche, cosa che non è avvenuta.
La conseguenza diretta della dichiarazione di ricorso inammissibile è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte li ha condannati a versare una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto ‘in colpa’, ovvero senza una seria valutazione delle sue probabilità di accoglimento, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma uno strumento di controllo della legittimità delle decisioni. Proporre un appello con motivi vaghi, ripetitivi o volti a una nuova valutazione dei fatti si traduce in un ricorso inammissibile. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi e ben fondati, per evitare non solo il rigetto, ma anche sanzioni economiche che gravano sulla parte che ha agito in giudizio senza le dovute cautele.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi addotti sono generici, si limitano a contestare la ricostruzione dei fatti (che non è di competenza della Cassazione) o ripropongono semplicemente censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Perché è prevista una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
La sanzione pecuniaria (il versamento alla Cassa delle ammende) è prevista perché si presume che il ricorrente sia ‘in colpa’ nella determinazione della causa di inammissibilità, ovvero abbia proposto l’impugnazione in modo avventato o senza una seria possibilità di successo, intasando così il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1845 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1845 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
letto i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché deducono tre motivi generici, versati in fa e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla individuazione di COGNOME, sussistenza dell’elemento psicologico per COGNOME e al trattamento sanzioNOMErio, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata e, quanto alla doglianza relativa alla identificazione di COGNOME, saldamente ancorati alle risultanze della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (si vedano le pagine 4, 5 e ritenuto che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I’l dicembre 2025.