Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello è formulato in modo vago e generico, il rischio di vederlo dichiarato ricorso inammissibile è altissimo, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per capire perché la precisione è un requisito non negoziabile nel processo.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello di Roma per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
L’unico motivo di doglianza sollevato era incentrato sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il ricorso si è limitato a lamentare genericamente la mancata assoluzione, senza fornire alcun supporto concreto alla propria tesi.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta analisi dei requisiti formali previsti dalla legge per la presentazione di un ricorso. I giudici hanno riscontrato una ‘assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso’, evidenziando come l’appellante si fosse limitato a una sterile lamentela.
Non erano state indicate in alcun modo le ragioni di diritto o gli elementi di fatto che avrebbero dovuto sostenere la richiesta di proscioglimento. Inoltre, mancava qualsiasi analisi critica o censura specifica all’apparato motivazionale della sentenza impugnata. Questo ha reso impossibile per la Corte esaminare il merito della questione, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo all’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente ‘le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il petitum’. In altre parole, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario spiegare nel dettaglio perché quella decisione sarebbe sbagliata, basandosi su argomenti legali e prove concrete.
La mancanza di questa specificità, secondo l’articolo 591, lettera c), dello stesso codice, è una causa diretta di inammissibilità. La Corte ha sottolineato che l’atto presentato era apodittico, ovvero basato su affermazioni non dimostrate. La conseguenza di questa grave carenza formale, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata equitativamente in tremila euro. La Corte ha anche citato una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), specificando che non vi erano elementi per ritenere che l’appellante avesse agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito per avvocati e assistiti. La presentazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, non è una formalità, ma un atto tecnico che richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma si trasforma in un boomerang economico per il ricorrente. La decisione evidenzia che la giustizia non può perdere tempo a interpretare doglianze vaghe o a cercare autonomamente i vizi di una sentenza. L’onere di specificare, analizzare e criticare spetta interamente alla parte che impugna, la quale, in caso di inadempienza, ne paga direttamente le conseguenze.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘assoluta genericità’. L’appellante si è limitato a lamentare il mancato proscioglimento senza indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, come invece richiesto dalla legge.
Cosa prevede la legge per la validità di un ricorso?
L’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale richiede che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. La mancanza di questa specificità rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale la Corte di appello di Roma lo ha condanNOME in relazione al reato di cui all’art. 5, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e viz motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’indicazione spe ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita a lamentare il mancato proscioglimento, s in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivaz fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo del dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. quale causa di in
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente