Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega le Conseguenze dei Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede rigore tecnico e argomentazioni giuridiche solide. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un appello non rispetta tali standard, risultando in un ricorso inammissibile. Questa ordinanza non solo chiude la vicenda processuale per il ricorrente, ma stabilisce anche conseguenze economiche significative, ribadendo l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa da una Corte d’Appello territoriale. La difesa del ricorrente si basava su due motivi principali che, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto essere generici, basati su una rilettura dei fatti e, in ultima analisi, manifestamente infondati.
Il punto cruciale della vicenda, già valutato dalla Corte d’Appello, riguardava la discrepanza tra le dichiarazioni dell’imputato e del di lui fratello – secondo cui si stava recando al pronto soccorso – e la sua condotta effettiva. Invece di dirigersi verso una struttura sanitaria, l’uomo era entrato in un ufficio postale, un’azione che i giudici di merito avevano considerato determinante per la valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non vi erano elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, rendendo la sanzione pecuniaria una conseguenza diretta e inevitabile.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e precise, che servono da monito per chiunque intenda adire l’ultimo grado di giudizio. I giudici hanno evidenziato due ragioni principali per l’inammissibilità.
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati generici e fattuali. Il ricorrente, invece di contestare vizi di legittimità della sentenza impugnata (cioè errori nell’applicazione della legge), ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui ruolo è garantire la corretta interpretazione della legge, non riesaminare i fatti.
In secondo luogo, la Corte ha confermato la logicità e coerenza della motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano correttamente valorizzato la condotta concreta tenuta dal ricorrente, ritenendola più significativa delle dichiarazioni rese. La scelta di entrare nell’ufficio postale, contrariamente a quanto comunicato anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza, è stata considerata un elemento decisivo per accertare l’elemento soggettivo del reato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto. Un ricorso basato su argomentazioni generiche o che mira a una semplice rivalutazione delle prove è destinato al fallimento.
Le conseguenze economiche sono altrettanto rilevanti. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende non è una mera formalità, ma una misura volta a scoraggiare appelli pretestuosi e a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale. La decisione, pertanto, serve come importante promemoria sull’onere di diligenza che grava sulla parte che decide di impugnare una sentenza davanti alla Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si basano su questioni di fatto già valutate nei gradi precedenti, o sono manifestamente infondati, invece di contestare specifici errori di diritto della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte ha dato più valore alla condotta dell’imputato che alle sue dichiarazioni?
La Corte ha ritenuto che l’azione concreta dell’imputato (dirigersi all’interno di un ufficio postale) fosse più rappresentativa del suo reale stato psicologico (l’elemento soggettivo del reato) rispetto a quanto da lui dichiarato, ovvero di volersi recare al pronto soccorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto comunque, manifestamente infondati;
considerato, infatti, che: a) la Corte territoriale, facendo buon governo dei criteri in ma di valutazione della prova, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla responsabilità penale per il reato contestato e, in particolare, alla sussistenza dell’ele soggettivo (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); b) quanto alla valutazione dell dichiarazioni rese da COGNOME NOMENOME risulta dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale ne ha tenuto conto, ma ha, comunque, valorizzato la condotta concretamente tenuta dal ricorrente consistita, non nel recarsi al pronto soccorso come dichiarato dal fratello e co comunicato dallo stesso ricorrente all’Autorità di Pubblica Sicurezza, bensì nel dirigersi all’in dell’ufficio postale;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Presidente