Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28841 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabil oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisi impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazio delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sind del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione);
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del meri hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiame esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’asse elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valu come avvenuto nel caso di specie (si vedano pagg. 1 e 2 della motivazione);
osservato che l’ultima censura, con la quale si deduce l’assenza di motivazione in relazione ai benefici di legge, è priva dei requisiti di specificità previst di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo sile su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la st sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considera ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logica incompatibili con la decisione adottata;
che, invero, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condiziona della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casella
giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice a negativamente valorizzato il profilo della capacità a delinquere dell’imput desunto dai precedenti penali e giudiziari, dal momento che il legislator dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elem indicati dall’art. 133 cod. peri., come nella specie (si veda pag. 1);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.