Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in ambito legale è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere esaminato nel merito. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può essere valutato dal giudice, portando a conseguenze negative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione penale ci offre un chiaro esempio, ribadendo un principio cardine della procedura: i motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono essere specifici e dettagliati.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Genericità
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello. Le loro doglianze si basavano su tre presunti errori commessi dai giudici di secondo grado:
1. Una presunta violazione di legge nella dichiarazione di inammissibilità del precedente appello.
2. L’omessa valutazione di una prova che, a loro dire, era decisiva per dimostrare uno “stato di necessità”.
3. Un difetto di motivazione su punti essenziali della sentenza impugnata.
Questi motivi, sebbene apparentemente fondati su specifiche norme del codice di procedura penale, sono stati giudicati dalla Cassazione in modo netto e definitivo.
Ricorso Inammissibile: la Decisione della Suprema Corte
La Corte ha rigettato completamente le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, ma fondamentale, considerazione: la genericità dei motivi addotti.
La Valutazione della Corte: Perché i Motivi Erano Generici
Secondo gli Ermellini, i ricorrenti si sono limitati a enunciare i presunti vizi senza però fornire gli elementi concreti necessari per sostenerli. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, i ricorrenti non hanno indicato:
* Quali fossero gli elementi specifici alla base della loro censura.
* In che modo la prova non valutata fosse realmente “decisiva”.
* Quali fossero i “punti essenziali” su cui la motivazione sarebbe stata carente.
Questa mancanza di specificità ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è un richiamo all’ordine per chiunque intenda impugnare un provvedimento. Un ricorso non è una semplice manifestazione di dissenso, ma un atto tecnico che deve “dialogare” con la sentenza che contesta. Deve evidenziare in modo puntuale e argomentato dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. Limitarsi a elencare delle categorie di vizi (violazione di legge, difetto di motivazione) senza calarle nel caso concreto equivale a non fornire alcun motivo valido. La genericità rende il ricorso un guscio vuoto, privo della sostanza necessaria per innescare una revisione giurisdizionale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la sanzione per un ricorso generico è la sua inammissibilità. Questo comporta due conseguenze immediate e gravose per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza, per gli avvocati e i loro assistiti, di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e autosufficienti, che mettano la Corte in condizione di comprendere appieno le ragioni della doglianza. In assenza di tale specificità, il tentativo di ottenere giustizia in un grado superiore è destinato a fallire prima ancora di iniziare.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici, ovvero non indicavano gli elementi specifici su cui si basava la censura alla sentenza impugnata, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, le conseguenze sono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono formulate in modo vago e astratto, senza un confronto specifico con le argomentazioni della sentenza contestata. Non permettono al giudice di comprendere quale sia l’errore di diritto o di logica che si intende denunciare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 587 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che i tre motivi dell’unico ricorso che lamentano violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta inammissib dell’appello ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.; l’omessa valutazione di una prov decisiva ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) in relazione alla valutazione dell’esim dello stato di necessità ed il difetto di motivazione su punti essenziali (art. 606 let cod. proc. pen.), sono generici in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cfr. pagg. 4 e 5 e segg. della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18/11/2025