Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SANTA NOME CAPUA VETERE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATI -0 E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, osservato che il motivo di ricorso proposto dal COGNOME, che contesta l’affermazione della penale responsabilità, non è consentito perché fondato motivi, peraltro tutti in fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito a pag. della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una c argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, la doglianza denuncia la illogicità della motivazione sulla bas una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilev comunque di attendibilità delle fonti di prova, che non è consentito dalla l stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la pr valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cogniz mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventua altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, come si è sopra evidenziato, la Corte territoriale, con motivazione ese da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di cor argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della suss del reato;
che, analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla richies derubricazione del reato per cui è intervenuta condanna (si veda sul punto pag della sentenza impugnata);
ritenuto che la doglianza in tema di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 -bis cod. pen. è del tutto generica, atteso che non indica la correlazione tra le ragioni argome dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazion che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, i proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanz specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragio argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giud censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
che, in proposito, la Corte territoriale a pag. 4 ha congruamente indicato ragioni per le quali non ha inteso ridurre la pena irrogata in primo grado e quali non ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche;
osservato, quanto al ricorso proposto dallo COGNOME, che i primi due motivi non sono consentiti, in quanto reiterativi delle stesse doglianze avanzate in a e disattese con motivazione scevra da vizi logici (si veda pag. 5 della sen impugnata) e che la questione relativa alla non corretta interpretazion contenuto delle intercettazioni era stata posta in maniera del tutto generica motivi di appello (si veda pag. 5 del provvedimento impugNOME);
che, a tale ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità, co orientamento cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazio deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, t dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame d una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposiz del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01). In altri termi difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pro in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità origi quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia in concreto pronunciato ta sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, COGNOME, Rv. 283808 – 01; Sez. 6, 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 – 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grad causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il s esame sarebbe comunque destiNOME alla declaratoria di inammissibilità;
ritenuto che il terzo motivo, inerente il trattamento sanzioNOMEr manifestamente infondato, in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnat che evidenzia l’entità del danno cagioNOME e l’intensità del dolo) di una motiva esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da q Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il di della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutt elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli att sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibil con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente