Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici e Fondati
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la convinzione di aver subito un’ingiustizia, ma anche la capacità di articolare motivi di impugnazione solidi, specifici e giuridicamente pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza delle doglianze conducano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni a cui sono giunti i giudici.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, la mancata applicazione di una specifica attenuante prevista dal codice penale (art. 648, quarto comma). Secondo la difesa, la Corte di merito non aveva adeguatamente motivato la sua decisione di negare tale beneficio, commettendo un errore di valutazione.
La Valutazione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha ritenuto inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione dei motivi presentati:
1. Manifesta Infondatezza: I giudici hanno rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva fornito una ‘congrua motivazione’ riguardo alla non applicabilità dell’attenuante. L’argomentazione della corte territoriale era quindi stata completa ed esauriente, rendendo le critiche del ricorrente palesemente prive di fondamento.
2. Genericità: Per quanto riguarda la presunta carenza di motivazione, la Cassazione ha bollato i motivi del ricorso come ‘generici’. In pratica, il ricorrente non aveva sollevato una critica specifica e circostanziata contro la logica della sentenza impugnata, ma si era limitato a esprimere un dissenso non argomentato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma incisiva. La Suprema Corte sottolinea che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia per ottenere una revisione della sentenza. È indispensabile che i motivi del ricorso attacchino in modo specifico e pertinente le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Quando, come in questo caso, la Corte di merito ha già sviluppato un ragionamento logico e coerente, un ricorso che non riesce a incrinarne la struttura è destinato a fallire. Dichiarare un ricorso inammissibile in tali circostanze non è solo una formalità, ma una necessità per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando di appesantire la Corte con impugnazioni prive di seria prospettiva di accoglimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela generica. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro alla cassa delle ammende), è cruciale che i motivi siano specifici, pertinenti e capaci di evidenziare un vizio logico o giuridico concreto nella sentenza impugnata. Questa ordinanza serve da monito: la superficialità e la genericità nell’articolazione dei motivi d’impugnazione si traducono in un esito processuale ed economico sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi erano in parte manifestamente infondati, dato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata, e in parte generici, poiché non criticavano in modo specifico il ragionamento della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa si intende per motivi ‘manifestamente infondati’ secondo questa ordinanza?
Significa che le argomentazioni del ricorso appaiono palesemente prive di fondamento a fronte di una ‘congrua motivazione’ già fornita dalla corte di grado inferiore, rendendo la critica del tutto inefficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME)
Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamen infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pa sent.) quanto all’inapplicabilità dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto cod. pen. e in parte generici, quanto alla dedotta carenza di motivazione punto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Roma, 20 settembre 2024