Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3260 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3260 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il 19/04/1984
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono viz motivazionali in relazione agli artt. 707 e 131-bis cod. pen., sono privi dei req di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve esser apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2 Tushaj, Rv. 266590 – 01; Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268410 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione);
considerato che il terzo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è a manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un c riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’asse elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitat con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del dinieg veda, in particolare, pag. 2 . della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.