Ricorso Inammissibile: la Condanna per Motivi Generici
Quando si presenta un appello, specialmente in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi del tutto generici e non specifici. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni nel processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di primo grado. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello. Tre imputati, ritenendo ingiusta la loro condanna, decidevano di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna per violazione di legge e vizi di motivazione.
L’Appello in Cassazione: il Ricorso Inammissibile
Gli imputati hanno presentato un ricorso basato su un unico motivo, lamentando una presunta violazione della motivazione in ordine all’affermazione della loro responsabilità penale. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, le censure sollevate erano formulate in modo del tutto generico e aspecifico. In altre parole, gli avvocati dei ricorrenti non avevano costruito un’argomentazione che si confrontasse direttamente con le ragioni, descritte come ‘esaustive e giuridicamente corrette’, esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un’impugnazione che ignora le fondamenta della decisione che intende criticare.
Il Principio di Specificità dei Motivi
Il Codice di procedura penale richiede che i motivi di ricorso siano specifici. Questo significa che il ricorrente deve indicare con precisione quali parti della sentenza impugnata ritiene errate e per quali ragioni giuridiche. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza affrontare le specifiche motivazioni del giudice d’appello, cade inevitabilmente nel vizio di genericità. Come sottolineato dalla Corte, l’impugnazione non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti risulta priva di effettiva capacità critica.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato in giurisprudenza. Viene richiamato l’orientamento secondo cui l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. La Cassazione ha citato due importanti precedenti (Sez. 4, n. 34270/2007 e Sez. U, n. 8825/2016) per rafforzare l’idea che un ricorso, per essere valido, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che contesta. Non basta dissentire; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente è sbagliata, punto per punto. La mancanza di questo confronto rende il ricorso un atto sterile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Costi e Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato per legge al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la legge prevede il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la Corte ha stabilito una somma di 3.000 euro per ciascun ricorrente. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, compensare l’impiego di risorse giudiziarie per un’impugnazione che non aveva i requisiti minimi per essere esaminata nel merito. La decisione finale, quindi, non solo conferma la condanna per furto aggravato, ma aggiunge un ulteriore onere economico a carico degli imputati.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione e la sentenza di condanna precedente diventa definitiva.
Perché un ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata?
Perché l’impugnazione deve dimostrare un errore specifico nel ragionamento del giudice precedente. Un ricorso che ignora o non contesta le argomentazioni della sentenza appellata è considerato aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in ambito penale?
La legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in 3.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39893 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PISTOIA il DATA_NASCITA NOME nato a PIETRASANTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha conferma pronuncia emessa in data 3 ottobre 2024 dal Tribunale di Massa Carrara condannato NOME, NOME e NOME per furto aggravato.
Avverso tale sentenza gli imputati propongono ricorso per cassaz deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c pen., violazione di motivazione in ordine alla affermazione della penale respons
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non t conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza im Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei mo manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ig le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecifi 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/1 Rv. 268822, COGNOME).
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, non ravvisandosi ragioni di (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
uicniara IllaMMISSIDIII i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento del processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammend
Così deciso in Roma il 25 novembre 2025