Ricorso inammissibile: quando la genericità dei motivi costa cara
Presentare un’impugnazione in un processo penale è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma può comportare conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda che la genericità dei motivi è un errore fatale, che impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito e porta a una condanna alle spese.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna a cinque anni di reclusione emessa dal Tribunale di primo grado. La Corte d’Appello, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a quattro anni e sei mesi e revocando le sanzioni accessorie, ma confermando la colpevolezza dell’imputato per i reati ascritti.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo all’affermazione della sua responsabilità penale. Successivamente, ha anche depositato una memoria per insistere sulle proprie ragioni.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di impugnazione, giudicato affetto da “eccessiva genericità”.
Secondo gli Ermellini, l’appellante si è limitato a censurare in modo vago la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, senza però articolare una critica specifica e puntuale. In altre parole, non ha spiegato in che modo e per quali ragioni la Corte territoriale avrebbe sbagliato nel ritenerlo penalmente responsabile. Questa mancanza di specificità rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato che per contestare una sentenza non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario, invece, indicare con precisione le parti della motivazione che si ritengono errate, illogiche o contraddittorie, e spiegare perché. L’imputato, nel caso di specie, non ha adempiuto a questo onere, presentando un motivo di ricorso che non permetteva alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero le specifiche doglianze contro la decisione impugnata.
Di conseguenza, applicando i principi consolidati e richiamando l’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Ha inoltre rilevato che non vi erano elementi per ritenere che l’imputato avesse agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Per questo motivo, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo in modo argomentato, dettagliato e pertinente. Limitarsi a una critica generica e astratta equivale a non presentare alcun motivo valido. La conseguenza, come dimostra questo caso, non è solo la conferma della condanna subita, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: un ricorso efficace è, prima di tutto, un ricorso specifico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua eccessiva genericità. Il ricorrente si è limitato a criticare la motivazione della sentenza d’appello senza articolare alcuna critica specifica o indicare le ragioni precise per cui la Corte avrebbe errato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente manifestare il proprio disaccordo con una sentenza per poterla impugnare efficacemente?
No, non è sufficiente. L’impugnazione deve contenere motivi specifici che contestino punti precisi della decisione, spiegando in modo chiaro le ragioni di diritto o di fatto per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato. Una critica generica non è considerata un motivo valido.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38548 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38548 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 24 luglio 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del 14 aprile 2022 con cui il Tribunale di Cassino aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni 5 di reclusione, rideterminando la pena inflitta in complessivi anni 4 e mesi 6 di reclusione, con revoca delle sanzioni accessorie, e confermando nel resto, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione dì reità;
che con memoria del 12 febbraio 2024 il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità posto che con esso il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata senza però articolare alcuna specifica critica circa le ragioni in base alle quali la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere penalmente responsabile il COGNOME;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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