Ricorso inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Quando i motivi di impugnazione sono formulati in modo vago, il rischio è quello di vedersi dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche non trascurabili. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza della specificità nell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello territoriale che ne aveva affermato la responsabilità penale. La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso per Cassazione su un presunto ‘vizio di motivazione’ della sentenza di secondo grado. In altre parole, si sosteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente giustificato le ragioni della loro decisione di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, dopo aver esaminato l’atto, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Inoltre, è stato condannato a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, una società di gestione autostradale, per un importo complessivo di 3.686,00 euro oltre accessori di legge.
Le Motivazioni: la genericità che rende un ricorso inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella violazione dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano formulati in maniera ‘generica per indeterminatezza’.
In pratica, la difesa si era limitata a denunciare un vizio di motivazione senza però specificare quali fossero gli elementi concreti su cui si basava la censura. Il ricorso non individuava i passaggi critici della sentenza impugnata né spiegava perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse errato. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di comprendere appieno le critiche mosse e di esercitare la propria funzione di controllo. La motivazione della Corte d’Appello, al contrario, è stata giudicata puntuale nei fatti e corretta nell’applicazione del diritto, rendendo il ricorso dell’imputato un attacco vago e non un’analisi critica e circostanziata.
Le Conclusioni: le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, indicando con precisione le parti che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di costi significativo per il ricorrente. La decisione serve da monito per i professionisti legali sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e ben argomentati, per evitare che il diritto di difesa venga vanificato da vizi formali che ne precludono l’esame nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. La difesa non ha specificato gli elementi concreti posti a base della censura contro la sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese legali della parte civile, liquidate in 3.686,00 euro oltre accessori di legge.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata sono formulate in modo vago, senza indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano e per quali specifiche ragioni giuridiche. Un motivo generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere il nucleo della doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato che il tre motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare comunque puntuale in fatto e corretta in diritto, non indica quali siano gli elementi posti alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende; il COGNOME va inoltre condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute, nel grado, dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE liquidate, alla luce della notula allegata alla memoria ed alle conclusioni, come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
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