Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve basarsi su motivi specifici e non su critiche generiche. La pronuncia in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per reati gravi come false comunicazioni sociali, ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice, proprio a causa della vaghezza delle sue argomentazioni. Questa decisione offre spunti cruciali sull’onere di precisione richiesto a chi impugna una sentenza.
I Fatti del Caso: Dai Reati Fallimentari al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore da parte della Corte d’Appello di Bologna per una serie di reati societari e fallimentari. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su un presupposto comune a quasi tutti i motivi di ricorso: l’impossibilità di accedere alle scritture contabili della società fallita.
Secondo il ricorrente, tale accesso gli era stato impedito in quanto si trovava in carcere per un’altra causa prima ancora che fosse dichiarato il fallimento dell’azienda. Egli sosteneva che solo attraverso l’analisi di quei documenti avrebbe potuto dimostrare l’insussistenza dei reati contestati.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti del tutto inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda su diverse ragioni interconnesse. In primo luogo, l’argomentazione dell’impossibilità di accedere alla contabilità è stata giudicata una circostanza solo ‘assertivamente eccepita’, ovvero affermata senza alcuna prova concreta e, per di più, nemmeno sollevata con la dovuta specificità nel precedente grado di giudizio.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il ricorrente non si sia confrontato con la motivazione della sentenza d’appello, la quale aveva indicato in modo analitico le ragioni per cui i reati erano stati ritenuti configurabili. Il ricorso, al contrario, si limitava a ipotizzare in maniera ‘generica e meramente congetturale’ la possibilità di una difesa più efficace, senza però contestare punto per punto le conclusioni dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I giudici hanno spiegato che un ricorso in Cassazione non può fondarsi su mere ipotesi o congetture. L’imputato non può limitarsi a dire: ‘Se avessi avuto accesso ai documenti, avrei potuto dimostrare la mia innocenza’. È necessario, invece, contestare specificamente i passaggi logici e giuridici della sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice di merito avrebbe errato.
La Corte ha rilevato che questa mancanza di specificità affliggeva non solo i motivi legati alla presunta impossibilità di difesa, ma anche l’ultimo motivo, relativo alla quantificazione della pena. Anche in questo caso, le doglianze sono state ritenute generiche e prive di un reale confronto con le argomentazioni del giudice d’appello. Pertanto, l’intero impianto del ricorso è stato giudicato inidoneo a provocare una nuova valutazione, portando alla sua declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione. È indispensabile articolare critiche precise, puntuali e documentate, che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza contestata. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come in questo caso la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente congetturali e non si confrontavano specificamente con le ragioni analitiche esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Qual era l’argomentazione principale del ricorrente?
L’argomentazione principale del ricorrente era che gli sarebbe stato impossibile accedere alle scritture contabili della sua società, in quanto incarcerato per altra causa prima del fallimento, impedendogli così di dimostrare la sua innocenza.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31523 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31523 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di false comunicazioni sociali, ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice.
Considerato che i primi sei motivi si fondano sul comune presupposto che all’imputato sarebbe stato impossibile accedere alle scritture contabili in quanto incarcerato per altra causa prima del fallimento della società. In realtà il ricorrente prospetta che gli è stato impedito dal curatore l’accesso richiesto, circostanza nemmeno evocata con i motivi d’appello e comunque solo assertivamente eccepita. Soprattutto egli non si confronta con la motivazione della sentenza, che ha analiticamente indicato le ragioni della ritenuta configurabilità dei reati contestati, e si limita in maniera generica – e per molti aspet meramente congetturale – ad ipotizzare la possibilità per l’imputato di dimostrare l’insussistenza dei reati contestati una volta messo in grado di accedere alla contabilità.
Considerato, infine, che le doglianze articolate con l’ultimo motivo in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio risultano generiche e prive del confronto con la motivazione della sentenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.