Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29922 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/01/1997
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui
è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta dì giustizia;
– Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che deducono rispettivamente il vizio di
motivazione e la violazione di legge per non essere stato applicato l’art. 131
bis, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto fondati
su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione congrua.
Inoltre, considerato che l’inammissibilità dei motivi deriva, altresì, dalla mancanza di una specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale motiva in maniera esaustiva le ragioni per cui ha ritenuto di non poter applicare l’art. 131-bis, cod. pen. (gravità del fatto, indicativo di capacità operativa ed organizzativa), sicché gli stessi devono considerarsi non specifici e la sentenza esente dagli asseriti vizi (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/07/2025.