Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici per l’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità degli argomenti possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere l’importanza della specificità nell’atto di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente lamentava, tra le altre cose, la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, fornendo una motivazione dettagliata basata su elementi specifici come la gravità del fatto e la capacità operativa e organizzativa dimostrata dall’imputato.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se l’art. 131-bis fosse o meno applicabile), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso mancava del requisito fondamentale della specificità dei motivi.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha spiegato che per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente o a formulare critiche generiche. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone in modo puntuale e specifico gli eventuali vizi logici o giuridici.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato in maniera ‘esaustiva’ le ragioni per cui riteneva di non applicare l’art. 131-bis c.p. Il ricorso, al contrario, non conteneva una ‘specifica critica’ a tali argomentazioni. I motivi sono stati quindi considerati ‘non specifici’, rendendo la sentenza impugnata esente dai vizi denunciati. La Cassazione ha richiamato consolidata giurisprudenza sul punto, ribadendo che l’appello deve contenere un’analisi critica della decisione che si intende contestare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un principio cardine del diritto processuale penale: la redazione di un atto di impugnazione efficace richiede un lavoro di analisi meticoloso e mirato. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice precedente. È indispensabile individuare i passaggi chiave della motivazione, smontarli logicamente e giuridicamente, e proporre una ricostruzione alternativa fondata su precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma rappresenta anche un aggravio di costi per l’assistito. La decisione in commento funge da monito per i professionisti del diritto: la specificità e la pertinenza delle argomentazioni sono il presupposto indispensabile per ottenere un esame nel merito da parte della Corte di Cassazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dal ricorrente erano generici e non contenevano una critica specifica e puntuale delle argomentazioni sviluppate nella sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il punto centrale del ricorso che è stato respinto?
Il punto centrale era la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, cioè la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva negato questa possibilità motivando la sua decisione sulla base della gravità del fatto e della capacità organizzativa dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui
è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta dì giustizia;
- Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che deducono rispettivamente il vizio di
motivazione e la violazione di legge per non essere stato applicato l’art. 131
bis, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto fondati
su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione congrua.
Inoltre, considerato che l’inammissibilità dei motivi deriva, altresì, dalla mancanza di una specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale motiva in maniera esaustiva le ragioni per cui ha ritenuto di non poter applicare l’art. 131-bis, cod. pen. (gravità del fatto, indicativo di capacità operativa ed organizzativa), sicché gli stessi devono considerarsi non specifici e la sentenza esente dagli asseriti vizi (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/07/2025.